Le PMI innovative, introdotte dal cd. Investment Compact (D.l. n. 3/2015, convertito dalla Legge n. 33/2015), sono quella nuova categoria societaria a cui il legislatore ha riconosciuto gran parte delle agevolazioni e semplificazioni previste a favore delle startup innovative (per un approfondimento si può leggere questo post del 25 marzo u.s. – https://studiodepaolisbrescia.wordpress.com/2015/03/25/linvestment-compact-e-legge-queste-in-via-definitiva-le-novita-per-startup-e-pmi-innovative/).
Sono PMI innovative, ricordo, le imprese che hanno la sede produttiva in Italia, un fatturato massimo di 50 milioni di euro, un numero di dipendenti inferiore a 250, almeno il 3% delle spese destinato a ricerca e sviluppo. Inoltre, non devono avere azioni quotate in un mercato regolamentato. Nel caso in cui siano in possesso di questi requisiti, possono richiedere la registrazione in Camera di Commercio nella sezione speciale ad esse dedicata, presentando una specifica domanda con allegato un bilancio certificato.
Dopo quasi 6 mesi dall’introduzione delle PMI innovative si può affermare che alcuni dei vantaggi previsti dalla normativa sono concreti e che inizia ad essere operativo, presso gli istituti di credito, un più ampio supporto finanziario per chi dispone della registrazione o ha intenzione di ottenerla.
Guardando all’impresa, di cui abbiamo seguito la registrazione, è stato riscontrato, in primo luogo, il vantaggio di aver ottenuto, sulla base di criteri semplificati ed in via prioritaria, l’erogazione di un finanziamento. Infatti, come premesso, i principali istituti di credito si stanno dotando di procedure finalizzate a inserire nel calcolo del rating dell’impresa, per la concessione di finanziamenti, l’iscrizione nella sezione speciale delle PMI innovative. Altresì, dovrebbe diventare a breve operativo, anche per le PMI innovative, il Fondo centrale di garanzia con la copertura fino all’80% del credito erogato da una banca fino a un massimo di 2,5 milioni di euro. Non da ultimo, è opportuno menzionare che le PMI innovative, considerata la diffidenza verso la quotazione, potranno acquisire capitali attraverso il sistema dell’equity crowdfunding e, qualora siano società a responsabilità limitata, mediante gli strumenti finanziari partecipativi, titoli innovativi a metà tra le azioni e le obbligazioni.
In secondo luogo, operando la suddetta impresa su diversi mercati esteri, ha ritenuto utile procedere alla registrazione allo scopo di vedersi riconosciuto, come previsto per le PMI innovative, un più ampio supporto dall’ICE, che includerà l’assistenza in materia fiscale, immobiliare, creditizia, nonché l’ospitalità a titolo gratuito alle principali fiere e manifestazioni internazionali, e l’incontro con investitori potenziali.
Occorre, infine, ricordare gli incentivi fiscali, di cui possono godere le persone fisiche e giuridiche, che investono nel capitale delle PMI innovative, sia nel caso in cui l’investimento sia effettuato direttamente dall’investitore che indirettamente tramite organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) ed altre società che investono prevalentemente in questa tipologia di impresa.
Avv. Marco De Paolis
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INTERNAZIONALIZZAZIONE E STARTUP
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