Negli statuti o negli accordi di investimento inerenti alle startup e, in generale, a società non quotate, sono frequentemente inserite clausole con cui ai soci fondatori, i quali detengono la maggioranza del capitale, viene imposto l’obbligo di non cedere la loro partecipazione (cd. lock up).
La scelta di investire in una certa impresa è spesso basata in maniera preponderante sulle capacità tecniche e di gestione dei founders. L’introduzione del lock up si giustifica, quindi, frequentemente su questa circostanza.
Per quanto tempo possa essere limitato il trasferimento delle quote è oggetto delle osservazioni che seguono.
Il lock up costituisce una deroga al principio previsto per le società di capitali della libera trasferibilità delle azioni e delle partecipazioni, sia per atto tra vivi, che a causa di morte (artt. 2355 e 2469, comma 1, cod. civ.). Gli artt. 2355 bis e 2469, comma 2, cod. civ. consentono, tuttavia, di limitare il trasferimento delle quote per 5 anni (società per azioni) e per 2 anni (società a responsabilità limitata).
Circa il lock up nella società a responsabilità limitata è emerso un orientamento che considera legittimo introdurre una clausola secondo cui, nel caso di un divieto temporaneo di trasferimento di quote, si può escludere la facoltà di recesso per l’intero periodo di intrasferibilità, anche se superiore a due anni (massima n. 152/2016 Consiglio Notarile di Milano).
Occorre però distinguere, per non vedere applicato il recesso previsto dall’art. 2469, comma 2, cod. civ., tra intrasferibilità delle partecipazioni sociali assoluta o parziale.
In caso di intrasferibilità assoluta, ovvero dell’intera partecipazione e senza limiti di tempo, la possibilità di recedere può essere bloccata per non più di due anni.
Invece, se l’intrasferibilità delle quote è temporanea o applicata a parte della partecipazione posseduta o a trasferimenti nei confronti di determinati soggetti o con corrispettivi diversi dal denaro, è legittimo escludere il diritto di recesso per l’intera durata del divieto di trasferimento, anche se superiore a due anni.
La presenza dei fondatori tra i soci è una garanzia per gli investitori nel processo di sviluppo dell’azienda. Tuttavia, la loro libertà di cedere o meno le quote possedute non può essere limitata per un periodo di tempo superiore a quello di legge, che è calcolato in misura sostanzialmente analoga a quello economico-finanziario, entro cui l’investitore può ritenere realizzabili il progetto di crescita dell’impresa e il ritorno sul capitale investito.
Avv. Marco De Paolis
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