Mese: novembre 2015

Ricerca e sviluppo nelle imprese innovative e industria 4.0 – i chiarimenti del Ministero dello Sviluppo Economico

L’innovazione di un’impresa sussiste se la stessa presenta almeno uno (startup) o due (PMI) dei tre parametri previsti dall’art. 25 del D.L. n. 179/2012 e dall’art. 4, comma 1, della L. n. 33/2015: 1) volume della spesa in ricerca e sviluppo, 2) personale qualificato, 3) possesso di beni tutelati secondo la proprietà industriale (brevetti) o intellettuale (software).

Sul terzo parametro (“titolarità, anche quale depositaria o licenziataria, di almeno una privativa industriale, relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero titolarità dei diritti relativi a un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tale privativa sia direttamente afferente all’oggetto sociale e all’attività di impresa) sono stati forniti alcuni importanti chiarimenti dal Ministero dello Sviluppo Economico:

– è startup/pmi innovativa la società che ha presentato domanda di brevetto in attesa di registrazione (parere n. 218430 del 29 ottobre 2015)

il Ministero ha dichiarato che il requisito è soddisfatto anche se la startup/pmi ha depositato formalmente un brevetto, ma è ancora in attesa della sua registrazione, in quanto il legislatore dispone che la società possa essere anche semplicemente “depositaria” di una privativa industriale.

è startup/pmi innovativa la società che ha diritti esclusivi su un software registrato (parere n. 218415 del 29 ottobre 2015)

il Ministero ha dichiarato che per “titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore” non si intende unicamente l’autore del programma, ma anche la persona fisica o giuridica titolare di diritti esclusivi sul software. Di conseguenza, aver stipulato un contratto, che consente lo sfruttamento economico in specifici Paesi del software, rende legittima la richiesta di registrazione nella sezione speciale del Registro delle imprese e conferma la sussistenza del requisito previsto dalla legge.

– è startup/pmi innovativa la società che abbia indicato un brevetto per modelli di utilità industriale quale requisito per accedere alla sezione speciale (parere n. 111865 del 21 aprile 2016)

il Ministero ha dichiarato che il modello di utilità soddisfa il requisito di cui alla lettera h) n. 3 dell’art. 25 del D.L. n. 179/2012 (ovvero, è una privativa industriale) e che, quindi, possa essere ritenuto valido per consentire alle società di accedere al registro delle startup innovative.

Con riferimento al requisito della ricerca e sviluppo il Ministero dello Sviluppo Economico ha inoltre chiarito che l’obbligo di indicazione delle spese in nota integrativa permane anche dopo l’entrata in vigore del D.lgs. n. 139/2015, che ha semplificato le modalità di redazione dei bilanci per le cd microimprese (parere n. 361851 del 17 novembre 2016).

Le precisazioni del Ministero dello Sviluppo Economico mostrano il chiaro intento di promuovere l’imprenditorialità innovativa in tutte le sue forme, di consentire lo sviluppo delle migliori idee e di sostenere lo sviluppo di brevetti e di software specie nell’ottica dell’attuazione della cd. “Industria 4.0” che, mediante lo sfruttamento dei dati e delle tecnologie digitali, punta a rendere più connessa ed efficiente l’intera catena del valore nei settori manifatturieri. Con queste indicazioni le imprese stesse possono concentrare le loro risorse in ciò che costituisce innovazione secondo la legge ed accedere alle cospicue agevolazioni previste (qui il post su Investimenti in ricerca e sviluppo: gli incentivi 2017).

Avv. Marco De Paolis
STUDIO LEGALE DE PAOLIS
Piazzetta Monsignor Almici, 13
25124 Brescia
T. +39 030 2421245
F. +39 030 2449678
E. marco.depaolis@studiolegaledepaolis.it

 

 

È startup o pmi innovativa anche la società che ha diritti esclusivi su un software registrato

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con il parere n. 218415 del 29 ottobre 2015, ha fornito un’indicazione molto utile sulla corretta interpretazione dell’ultimo dei requisiti alternativi previsti per la registrazione come startup/pmi innovativa, secondo cui la società richiedente deve essere “titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore“.

Il Ministero ha, infatti, precisato che l’utilizzo del termine “titolare dei diritti” consente di ampliare la platea dei soggetti legittimati a richiedere l’iscrizione nella sezione speciale delle startup/pmi innovative: è una facoltà che non spetta solo se si è autori del programma, ma anche se si è la persona fisica o giuridica titolare di diritti esclusivi sul software.

Di conseguenza, aver stipulato un contratto, che consenta lo sfruttamento economico in specifici Paesi del software, rende legittima la richiesta di registrazione nella sezione speciale del Registro delle imprese o conferma la sussistenza del requisito previsto dalla legge.

Avv. Marco De Paolis
————————————————–
DE PAOLIS
CONSULENZA LEGALE E SOCIETARIA
INTERNAZIONALIZZAZIONE E STARTUP
Piazzetta Monsignor Almici, 13
25124 Brescia
T. +39 030 2421245
F. +39 030 2449678
E. marco.depaolis@studiomarcodepaolis.it

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/normativa/software_29_ott_2015.pdf

Clausole anti-diluzione nei round d’investimento: come funzionano

Nelle lettere d’intenti, che precedono un investimento, sono frequentemente inserite clausole che tutelano l’investitore, già presente nella compagine sociale, in caso di un successivo round con emissione di quote ad un prezzo inferiore a quello fissato in occasione del precedente. Sono le cd. clausole di anti-diluizione.

Un esempio concreto? Un investitore è diventato socio al momento di un primo round, in cui le quote avevano una valutazione più alta di quella proposta ai nuovi finanziatori per il secondo round. Mediante le clausole di anti-diluizione l’investitore, già socio, dispone del diritto di ottenere, gratuitamente o ad un prezzo scontato, tante quote quante ne avrebbe dovute ricevere se il prezzo fosse rimasto invariato, evitando in tal modo di vedere ridotta la propria partecipazione.

Nella prassi sono state formulate due tipologie di clausole di anti-diluizione: la cd. full ratchet, consistente nella retrocessione di quote in favore dell’investitore così che la valutazione successiva inferiore sia applicata anche a quella antecedente, e la cd. weighted average, che permette la retrocessione di quote in favore dell’investitore fino ad un valore medio (o ponderato) fra la valutazione iniziale e quella successiva.

Queste clausole impattano sulla struttura proprietaria della società: possono, ad esempio, incidere sulle partecipazioni qualificate e, di conseguenza, sulle deliberazioni dell’assemblea straordinaria. Meritano, quindi, un’attenta valutazione ed una trattativa adeguata affinché siano adeguatamente formulate.

Avv. Marco De Paolis
STUDIO LEGALE DE PAOLIS
Piazzetta Monsignor Almici, 13
25124 Brescia
T. +39 030 2421245
F. +39 030 2449678
E. marco.depaolis@studiolegaledepaolis.it

Applicazione del patent box alle royalties derivanti dalla distribuzione di software registrato

Siete una società che ha sviluppato un software e l’ha registrato presso il Pubblico Registro tenuto dalla SIAE? Distribuite il software, in Italia o all’estero, ricevendo in cambio delle royalties? Avete anche voi l’opportunità di beneficiare delle agevolazioni previste dal patent box. 

Il patent box, disciplinato dalla Legge n. 190/2014 e dal D.l. n. 3/2015, come abbiamo già segnalato, offre alle imprese un’agevolazione fiscale per brevetti, marchi, software protetti da copyright, disegni, modelli e know-how tutelabili ai fini di legge. È infatti riconosciuta un’esenzione, ai fini Ires ed Irap, dei redditi, derivanti dall’utilizzo diretto o dalla concessione in uso a terzi (è il caso sopra citato) o dalla vendita dei predetti beni immateriali, realizzati dalle aziende, sia direttamente che, attraverso contratti di ricerca stipulati con altre società, università o enti di ricerca e organismi equiparati.

Come si calcola il beneficio fiscale? Qualora il software sia concesso a terzi in licenza d’uso, il reddito è costituito dai relativi canoni conseguiti al netto dei costi, diretti e indiretti, ad essi connessi di competenza del periodo d’imposta. La quota di reddito agevolabile si calcola sulla base del rapporto tra i costi di attività di ricerca e sviluppo sostenuti direttamente o tramite Università e società terze per il mantenimento, l’accrescimento e lo sviluppo del bene immateriale (cd. costi qualificati) e i costi complessivi afferenti il bene medesimo (cd. costi complessivi).

Sono, nel nostro caso, costi di ricerca e sviluppo quelli inerenti alla realizzazione del software protetto da copyright, le ricerche di mercato, l’adozione di sistemi anticontraffazione, il marketing e la pubblicità.

Determinato il reddito agevolabile, questo dato deve essere moltiplicato per un coefficiente, che, per il periodo 2015-2017, si calcola computando tutti i costi qualificati e complessivi sostenuti nell’esercizio e nei 3 precedenti senza distinzione per singolo bene. Per il 2015 si considereranno, pertanto, i costi, qualificati e complessivi, di competenza degli anni 2012, 2013, 2014 e 2015. Dal 2018 il coefficiente andrà, invece, calcolato per singolo bene guardando ai relativi costi qualificati e complessivi degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018.

Avv. Marco De Paolis
————————————————–
DE PAOLIS
CONSULENZA LEGALE E SOCIETARIA
INTERNAZIONALIZZAZIONE E STARTUP
Piazzetta Monsignor Almici, 13
25124 Brescia
T. +39 030 2421245
F. +39 030 2449678
E. marco.depaolis@studiomarcodepaolis.it