L’innovazione di un’impresa sussiste se la stessa presenta almeno uno (startup) o due (PMI) dei tre parametri previsti dall’art. 25 del D.L. n. 179/2012 e dall’art. 4, comma 1, della L. n. 33/2015: 1) volume della spesa in ricerca e sviluppo, 2) personale qualificato, 3) possesso di beni tutelati secondo la proprietà industriale (brevetti) o intellettuale (software).
Sul terzo parametro (“titolarità, anche quale depositaria o licenziataria, di almeno una privativa industriale, relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero titolarità dei diritti relativi a un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tale privativa sia direttamente afferente all’oggetto sociale e all’attività di impresa) sono stati forniti alcuni importanti chiarimenti dal Ministero dello Sviluppo Economico:
– è startup/pmi innovativa la società che ha presentato domanda di brevetto in attesa di registrazione (parere n. 218430 del 29 ottobre 2015)
il Ministero ha dichiarato che il requisito è soddisfatto anche se la startup/pmi ha depositato formalmente un brevetto, ma è ancora in attesa della sua registrazione, in quanto il legislatore dispone che la società possa essere anche semplicemente “depositaria” di una privativa industriale.
– è startup/pmi innovativa la società che ha diritti esclusivi su un software registrato (parere n. 218415 del 29 ottobre 2015)
il Ministero ha dichiarato che per “titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore” non si intende unicamente l’autore del programma, ma anche la persona fisica o giuridica titolare di diritti esclusivi sul software. Di conseguenza, aver stipulato un contratto, che consente lo sfruttamento economico in specifici Paesi del software, rende legittima la richiesta di registrazione nella sezione speciale del Registro delle imprese e conferma la sussistenza del requisito previsto dalla legge.
– è startup/pmi innovativa la società che abbia indicato un brevetto per modelli di utilità industriale quale requisito per accedere alla sezione speciale (parere n. 111865 del 21 aprile 2016)
il Ministero ha dichiarato che il modello di utilità soddisfa il requisito di cui alla lettera h) n. 3 dell’art. 25 del D.L. n. 179/2012 (ovvero, è una privativa industriale) e che, quindi, possa essere ritenuto valido per consentire alle società di accedere al registro delle startup innovative.
Con riferimento al requisito della ricerca e sviluppo il Ministero dello Sviluppo Economico ha inoltre chiarito che l’obbligo di indicazione delle spese in nota integrativa permane anche dopo l’entrata in vigore del D.lgs. n. 139/2015, che ha semplificato le modalità di redazione dei bilanci per le cd microimprese (parere n. 361851 del 17 novembre 2016).
Le precisazioni del Ministero dello Sviluppo Economico mostrano il chiaro intento di promuovere l’imprenditorialità innovativa in tutte le sue forme, di consentire lo sviluppo delle migliori idee e di sostenere lo sviluppo di brevetti e di software specie nell’ottica dell’attuazione della cd. “Industria 4.0” che, mediante lo sfruttamento dei dati e delle tecnologie digitali, punta a rendere più connessa ed efficiente l’intera catena del valore nei settori manifatturieri. Con queste indicazioni le imprese stesse possono concentrare le loro risorse in ciò che costituisce innovazione secondo la legge ed accedere alle cospicue agevolazioni previste (qui il post su Investimenti in ricerca e sviluppo: gli incentivi 2017).
Avv. Marco De Paolis
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