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Innovazione digitale e artigianato: gli incentivi del Ministero dello Sviluppo Economico dall’1 marzo

Le imprese attive o interessate ad operare nella manifattura sostenibile e nell’artigianato digitale dall’1 marzo potranno accedere a due sovvenzioni messe a disposizione dal Ministero dello Sviluppo Economico:

la prima – un finanziamento a tasso zero – a copertura del 70 percento dell’importo del programma ammesso alle agevolazioni sarà parzialmente rimborsabile,

la seconda – un contributo in conto impianti e/o conto gestione – pari al 20 percento dell’importo complessivo del programma considerato ammissibile non sarà da restituire.

Nello specifico, queste misure saranno destinate alle reti di imprese (associazioni temporanee di imprese, raggruppamenti temporanei di imprese, contratti di rete) ed ai consorzi, che siano costituiti da almeno 5 imprese e che vedano al loro interno la presenza di imprese artigiane ovvero microimprese in misura almeno pari al 50% dei partecipanti.

I fondi saranno a disposizione per progetti inerenti la creazione e lo sviluppo di

  • centri per l’artigianato digitale, anche virtuali, in cui si svolgano attività di ricerca e sviluppo finalizzate alla creazione di nuovi software e hardware a codice sorgente aperto, in grado di concorrere allo sviluppo delle tecnologie di fabbricazione digitale e di modalità commerciali non convenzionali, nonché alla diffusione delle conoscenze acquisite alle scuole, alla cittadinanza, alle imprese artigiane e alle microimprese;
  • incubatori in grado di facilitare, attraverso la messa a disposizione di spazi fisici, di dotazioni infrastrutturali e di specifiche competenze, lo sviluppo innovativo di realtà imprenditoriali operanti nell’ambito dell’artigianato digitale;
  • centri finalizzati all’erogazione di servizi di fabbricazione digitale come la modellizzazione e la stampa 3D, la prototipazione elettronica avanzata, il taglio laser e la fresatura a controllo numerico, nonché allo svolgimento di attività di ricerca e sviluppo centrate sulla fabbricazione digitale.

I progetti dovranno altresì prevedere a) spese ammissibili, al netto dell’IVA, non inferiori a euro 100.000,00 e non superiori a euro 800.000,00, b) una durata non inferiore a 24 mesi e non superiore a 36 mesi dalla data di ricezione del decreto di concessione e c) forme di collaborazione con Istituti di ricerca pubblici, Università, Istituzioni scolastiche autonome ed Enti autonomi con funzioni di rappresentanza del tessuto produttivo.

Le domande, corredate della relativa documentazione (Reti di impresa per l’artigianato digitale – Bando), dovranno essere inviate entro le ore 12 del 30 marzo 2017 all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dgiai.artigianatodigitale@pec.mise.gov.it.

Ciascuna domanda pervenuta sarà valutata secondo una graduatoria fino ad esaurimento delle risorse disponibili. In caso di parità tra più progetti prevarrà quello con il minor costo presentato.

Avv. Marco De Paolis

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Iper-ammortamento: opportunità di collaborazione tra imprese produttrici e aziende innovative per l’industria 4.0

L’iper-ammoratamento è uno dei benefici che la legge di bilancio 2017 ha introdotto per favorire la digitalizzazione del sistema produttivo (cd. Industria 4.0). Per l’accesso a questa misura si richiede che il macchinario acquistato, non solo rientri all’interno dei beni elencati dalla normativa di settore, ma anche che sia interconnesso ai sistemi di gestione aziendale, con conseguente necessità in molti casi di un adeguamento o di una completa revisione del sistema informativo.

Ecco quindi uno strumento pensato per favorire la collaborazione tra imprese produttrici e aziende innovative, che realizzano sistemi informatici e digitali in grado di creare l’interconnessione, che è il presupposto dell’iper-ammortamento.

Ma quali sono i beni ammissibili all’agevolazione? L’iper-ammortamento riguarda beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestiti tramite opportuni sensori e azionamenti (qui l’elenco completo: iperammortamento-elenco-macchinari). Facendo un esempio, possono rientrare nell’iper-ammortamento strumenti e dispositivi per l’etichettatura, l’identificazione o la marcatura automatica dei prodotti, i dispositivi wearable, i dispositivi di realtà aumentata e virtuale.

Oltre a rientrare nell’elenco un macchinario può beneficiare dell’ iper-ammortamento se presenta anche alcune caratteristiche tecniche, quali il controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical Control) e/o PLC (Programmable Logic Controller), nonché l’interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program e, inoltre, l’integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo. Deve inoltre presentare un’interfaccia tra uomo e macchina semplice ed intuitiva e rispondere ai parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro.

Occorre anche verificare che il macchinario sia dotato di almeno due tra le seguenti caratteristiche per renderlo assimilabile o integrabile a sistemi cyberfisici, ovvero 1) di sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto, 2) di un monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori ed adattività alle derive di processo, 3) di un’integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o la simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo.

La collaborazione tra imprese produttrici e aziende innovative, dotate di adeguate competenze tecniche, viene altresì incentivata grazie all’iper-ammortamento essendo richiesta nella documentazione da presentare, per i beni aventi ciascuno un costo di acquisizione superiore a 500 mila euro, una perizia tecnica. Se hanno, invece, un costo inferiore è sufficiente una dichiarazione di atto notorio resa dal legale rappresentante avente i medesimi contenuti della perizia. Anche in questo secondo caso le competenze tecniche specifiche sono, quindi, essenziali. 

Avv. Marco De Paolis

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Innovalombardia: con il nuovo bando finanziamenti al 100% per l’innovazione di prodotto e processo

Con una dotazione di 110 milioni di euro ha aperto oggi (9 gennaio 2017) il bando “Innovalombardia” diretto ad agevolare le imprese lombarde mediante un finanziamento a medio-lungo termine ed un contributo in conto interessi.

Potranno ricevere i fondi (erogabili anche in misura pari al 100% dell’ammontare del progetto) le imprese, che presentino progetti inerenti l’innovazione di prodotto e di processo nei settori indicati dal bando (es. aerospazio, agroalimentare, eco-industria, industrie creative e culturali, industria della salute, manifatturiero avanzato, mobilità sostenibile – per maggiori dettagli: Bando Innovalombardia).

I progetti presentati dovranno essere realizzati nel termine massimo di 18 mesi a partire dalla data del decreto di concessione del contributo in conto interessi, fatta salva la possibilità di proroga fino a 3 mesi aggiuntivi e, comunque, entro il termine massimo del 30 giugno 2022.

La domanda di partecipazione al bando potrà essere presentata, esclusivamente per mezzo di SiAge (www.siage.regione.lombardia.it), fino ad esaurimento delle risorse stanziate.

Avv. Marco De Paolis

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Startup/pmi innovative: agevolazione fiscale al 30% sugli investimenti eseguiti dall’1 gennaio 2017

La Legge di Bilancio 2017, come già anticipato (Articolo 28 novembre 2016), prevede l’incremento delle agevolazioni per chi investe in startup e PMI innovative.

Le aliquote sono state uniformate al 30% sia per la detrazione IRPEF a favore delle persone fisiche (ora al 19%) sia per la deduzione IRES destinata a quelle giuridiche (ora al 20%), indipendentemente dalla tipologia di società innovativa beneficiaria.

In attesa dell’approvazione da parte dell’Unione Europea della misura di agevolazione e di una circolare esplicativa dell’Agenzia delle Entrate o del Ministero dello Sviluppo Economico, pare opportuno segnalare che l’aliquota del 30% si applicherà agli investimenti eseguiti nel 2017.

Questa considerazione si fonda sull’esame del testo della Legge di Bilancio (art. 14) in cui si legge “all’articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni: c) dopo il comma 7 è inserito il seguente: «7-bis. A decorrere dall’anno 2017, le aliquote di cui ai commi 1, 4 e 7 sono aumentate al 30 per cento»“.

Pertanto, nella prossima dichiarazione fiscale, che sarà presentata nell’anno 2017, in cui si indicheranno gli investimenti perfezionati nel 2016, si applicherà l’aliquota del 19% o del 20%.

Ricordo, altresì, che la Legge di Bilancio innalza il tetto massimo di investimento detraibile  per le persone fisiche a 1 milione di euro, lasciandolo inalterato per i soggetti passivi IRES a 1,8 milioni di euro.

Infine, per usufruire dell’agevolazione fiscale, secondo la Legge di Bilancio 2017, si dovrà mantenere l’investimento per 3 anni.

Avv. Marco De Paolis

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Fino al 30 settembre incentivi alle startup in Emilia Romagna

Con contributi a fondo perduto la Regione Emilia Romagna* punta a favorire le imprese innovative, ad alta intensità di conoscenza, in grado di sviluppare opportunità sui mercati attraverso nuovi prodotti, servizi e sistemi di produzione a elevato contenuto tecnologico con il fine di generare nuove opportunità occupazionali.

Fino al 30 settembre 2016  potranno essere presentate le domande, unitamente al business plan, esclusivamente online,  da startup iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese presso la Camera di Commercio competente per territorio.

I settori economici interessati sono agroalimentare; edilizia e costruzioni; meccatronica e motoristica; industria della salute e del benessere; industrie culturali e creative; innovazione nei servizi.

Sono ammessi agli incentivi sia i progetti di avvio di attività (tipologia A) sia quelli di espansione di startup già avviate (tipologia B).

Per gli interventi di tipologia A (avvio di attività) sono ammessi i costi riguardanti macchinari, attrezzature, impianti, hardware e software, arredi strettamenti funzionali; affitto e noleggio laboratori e attrezzature scientifiche (massimo 20% del costo totale del progetto); acquisto e brevetti, licenze e/o software da fonti esterne.

Per gli interventi di tipologia B (espansione di startup) sono ammessi i costi riguardanti acquisizione sedi produttive, logistiche, commerciali; macchinari, attrezzature, impianti, hardware e software, arredi strettamente funzionali; spese di affitto e noleggio laboratori e attrezzature scientifiche (massimo 20% del costo totale del progetto); acquisto e brevetti, licenze e/o software da fonti esterne; spese promozionali anche per partecipazione a fiere ed eventi (massimo 10% del costo totale del progetto).

Avv. Marco De Paolis
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Qui il testo del bando

Operativo l’accesso semplificato al Fondo di garanzia per le PMI innovative

A seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17 maggio 2016 del decreto interministeriale 23 marzo 2016 del Ministro dello Sviluppo Economico e del Ministro dell’Economia e delle Finanze è operativo anche per le PMI innovative l’accesso gratuito e semplificato all’intervento del Fondo centrale di garanzia.

Ciò significa che, nelle operazioni finanziarie riferite alle PMI innovative, la garanzia del Fondo centrale si applica mediante una procedura semplificata, in base alla quale il merito creditizio dell’impresa non è valutato dal gestore del Fondo, ma direttamente dalle singole banche erogatrici il finanziamento o dai Confidi. Accedere a tale procedura semplificata richiede i seguenti requisiti:

a) la PMI innovativa deve rientrare nella Fascia 1 o nella Fascia 2 di valutazione;

b) il soggetto finanziatore, in relazione al’importo dell’operazione finanziaria, non deve acquisire alcuna garanzia, reale, assicurativa o bancaria, ad eccezione delle garanzie personali o concesse dai Confidi e dagli altri fondi di garanzia.

In presenza dei suddetti requisiti, alle domande presentate sarà assegnata priorità in fase di istruttoria e presentazione al Consiglio di gestione del Fondo.

Il Fondo centrale copre fino all’80% dell’ammontare del finanziamento, nel caso di garanzia diretta, o l’80% dell’importo garantito da Confidi o altro fondo di garanzia nel caso di controgaranzia. L’importo massimo complessivamente garantibile per ogni PMI innovativa è pari a 2,5 milioni di euro, da utilizzare eventualmente attraverso più operazioni.

Avv. Marco De Paolis

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Nuove regole europee sulla privacy: gli effetti su Internet of Things e innovazione digitale

Il 24 maggio 2016 sarà vigente il nuovo Regolamento europeo per la protezione dei dati personali (Regolamento (UE) 2016/679). Avremo, quindi, regole aggiornate in materia di privacy immediatamente operative nei Paesi membri, a cui le imprese avranno un tempo massimo di due anni per adeguarsi.

Con queste regole si offre una risposta all’esigenza di tutela della privacy in un contesto economico in cui i social network, gli smartphone e le app ricoprono uno spazio sempre più ampio con tutte le implicazioni che questo comporta in merito alla profilazione degli utenti, alla loro geolocalizzazione, alla raccolta di dati, che riguardano la sfera patrimoniale (es. ecommerce, fintech), personale (es. strumenti dell’Internet of Things che rilevano le abitudini domestiche o di consumi) e fisica (es. parametri della salute raccolti da wearable).

In particolare, la normativa europea pone la sua attenzione sulla figura del consumatore, , ad esempio, garantendo in modo puntuale il diritto alla cancellazione dei materiali pubblicati (cd. diritto all’oblio) o, in caso di violazione dei dati personali, prevedendo a carico del titolare del loro trattamento l’obbligo di avvertire il Garante della Privacy e l’utente, qualora vi sia il sospetto che possa averne un danno.

Non mancano, poi, regole che saranno destinate ad incidere nel settore del cd. Internet of Things. Infatti, i prodotti dovranno essere conformi al cd. privacy by design, ovvero essere progettati secondo le regole che consentano la tutela più ampia dei dati del consumatore. In caso contrario sono previste sanzioni.

Infine, il Regolamento prevede un chiaro riferimento al principio di territorialità. Pertanto, chiunque intende vendere un prodotto o un servizio in Europa dovrà sottostare alla normativa europea valida in tutti gli Stati membri, anche se la sua sede sia situata al di fuori dell’Unione Europea.

Sarà, quindi, opportuno adeguarsi per tempo alle nuove regole al fine di poter continuare ad operare nel mercato europeo.

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Startup innovativa: validi i modelli di utilità industriale per l’iscrizione a sezione speciale

Per accedere al regime di startup innovativa è possibile indicare al Registro delle Imprese  come requisito i brevetti per modelli di utilità industriale. Lo ha precisato il Ministero dello Sviluppo Economico nel parere n. 111865 del 21 aprile 2016*.

Nel parere si fa riferimento all’art. 82 del codice della proprietà industriale che definisce i modelli di utilità. Si tratta dei nuovi modelli atti a conferire particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego di macchine o parti di esse, strumenti, utensili ovvero oggetti di uso in genere, quali i nuovi modelli consistenti in particolari conformazioni, disposizioni, configurazioni o combinazioni di parti.

Lo status di startup innovativa spetta quindi non solo nel caso in cui si realizzi un prodotto nuovo, ma anche quando si propone un modello di utilità con cui si migliora uno già esistente.

Avv. Marco De Paolis
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Parere del Mise n. 111865 del 21 aprile 2016

Nuove regole per incentivare l’investimento in startup

Nuove regole per incentivare l’investimento in startup

Come già segnalato in un precedente articolo (Incentivi fiscali 2016 per gli investitori in startup innovative) sono stati confermati gli incentivi fiscali all’investimento in startup innovative nel 2016.

Nel decreto,  firmato a fine febbraio dal Ministro dell’Economia e delle Finanze e dal Ministro dello Sviluppo Economico, sono contenute nuove regole destinate a rendere ancora più vantaggioso investire in imprese innovative.

Quali sono queste novità?

  1. È stata innalzata da 2,5 a 15 milioni di euro la soglia massima degli investimenti ammissibili che ciascuna start up innovativa può ricevere in ciascun periodo di imposta;
  2. il periodo minimo di durata dell’investimento, a pena di decadenza dell’agevolazione, è stato esteso da 2 a 3 anni.

Ricordo che le agevolazioni sono previste per gli investimenti effettuati sia direttamente che indirettamente per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) o altre società di capitali che investono prevalentemente in startup innovative.

Gli investimenti possono essere rappresentati da conferimenti in denaro, iscritti alla voce capitale sociale e riserva sovrapprezzo delle startup innovative o delle società di capitali, che investono prevalentemente in startup innovative, anche in seguito alla conversione di obbligazioni convertibili in azioni o quote di nuova emissione, e agli investimenti in quote degli OICR.

I conferimenti agevolabili rilevano nel periodo d’imposta in corso alla data del deposito per l’iscrizione nel registro delle imprese dell’atto costitutivo o della deliberazione di aumento del capitale sociale ovvero, se successiva, alla data del deposito dell’attestazione che l’aumento del capitale è stato eseguito in conformità agli articoli 2444 e 2481-bis cod. civ.. I conferimenti derivanti dalla conversione di obbligazioni convertibili, invece, rilevano nel periodo d’imposta in corso alla data in cui ha effetto la conversione.

Per maggiori dettagli concernenti la misura dell’agevolazione e i beneficiari si rimanda, invece, al precedente articolo citato nel primo paragrafo.

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Più tutele per i soci di minoranza

Dalla Corte di Cassazione (Sentenza Cass. n. 4967 del 14 marzo 2016) è stata formulata una pronuncia che chiarisce, per la prima volta, come vadano tutelati i soci di minoranza nel caso in cui debba essere modificata una clausola con cui venga loro riservato un quorum qualificato, ovvero maggiorato rispetto a quello ordinario.

Secondo i giudici di legittimità, qualora lo statuto sociale preveda, a tutela della minoranza, un quorum decisionale qualificato per l’assunzione di una determinata delibera assembleare, quella clausola non può essere modificata, nel silenzio dello statuto, con il quorum decisionale ordinario previsto le modifiche statutarie. Occorre, in tal caso, che la modifica sia approvata con maggioranza qualificata, ovvero con i voti favorevoli della minoranza a cui garanzia è stata prevista.

Pertanto,  se per la minoranza sussiste un potere di interdizione in determinate materie,  la Cassazione sostiene che la maggioranza non qualificata non possa modificare liberamente la previsione che attribuisce alla minoranza il predetto potere.

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