Categoria: equity crowdfunding

Investimento: come funziona l’aumento di capitale in opzione

Nelle proposte di investimento è spesso contenuto a carico della società un obbligo, secondo cui, a fronte dell’erogazione di un primo finanziamento, è tenuta a riconoscere all’investitore un’opzione a sottoscrivere futuri aumenti di capitale.

Quali sono gli effetti di una clausola, che prevede un’offerta in opzione per la sottoscrizione dell’aumento di capitale?

In primo luogo, il diritto di opzione è previsto nell’ambito di un aumento di capitale mediante conferimenti (c.d. aumento a pagamento o reale), che consente alla società di raccogliere nuove risorse finanziarie.

L’art. 2481 bis, comma 1, cod. civ. stabilisce infatti che, in caso di decisione di aumento di capitale a pagamento, i soci hanno “il diritto di sottoscriverlo in proporzione delle partecipazioni da essi possedute” (cd. opzione). Ogni socio è quindi messo nella condizione di mantenere inalterata la propria partecipazione al capitale sociale e di conservare quei diritti che, per legge o in base allo statuto, gli spettano in proporzione alla sua partecipazione. L’offerta in opzione deve però essere consentita dallo statuto, in cui può essere previsto che l’aumento di capitale sia realizzato attraverso un’offerta di nuove quote a terzi. In tal caso, è esclusa o limitata l’opzione.

Nel caso in cui sia consentito dallo statuto, il diritto di opzione può essere esercitato dal socio secondo le modalità stabilite nella decisione di aumento del capitale. È onere degli amministratori comunicare ai soci il termine entro cui sarà possibile sottoscrivere l’aumento di capitale. La comunicazione può essere fornita sia attraverso l’invio di un avviso al domicilio del socio risultante dal Registro delle Imprese sia direttamente in assemblea se ad essa vi partecipino tutti i soci.

Il termine per l’esercizio dell’opzione non può essere inferiore a 30 giorni decorrenti dal ricevimento della comunicazione inviata dalla società con l’avviso di offerta delle nuove quote. Il termine di 30 giorni non può essere ridotto. In ogni caso, i soci possono rinunciare con una decisione unanime al termine di legge in riferimento allo specifico aumento di capitale deliberato.

Nella delibera di aumento può essere prevista infine una specifica regolamentazione inerente alle quote inoptate. La decisione dell’assemblea può consentire che la parte di aumento non sottoscritta da uno o più soci venga sottoscritta da tutti gli altri soci, che l’hanno già eseguita per la parte loro spettante, e/o da terzi.

Avv. Marco De Paolis

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Startup innovative: con l’azienda sponsor quotata si ottengono capitali e si cedono le perdite

Tra le misure dedicate alle startup innovative la Legge di Bilancio 2017 ha introdotto il supporto finanziario della cd. azienda sponsor.

Nella relazione illustrativa della misura si legge che essa è stata prevista al fine di ovviare  alla difficoltà di reperire risorse finanziarie nei primi esercizi, contraddistinti spesso dalla presenza di perdite, che limita la possibilità di sviluppo di molte imprese innovative.

Come funziona la misura?

La legge (art. 1, commi 76-80, L. n. 232/2016) consente alle startup, partecipate da società quotate (aziende sponsor) per almeno il 20 per cento, di vendere a queste ultime le perdite realizzate nei primi tre periodi d’imposta di attività.

Per la startup il beneficio si produce con l’applicazione alle perdite fiscali cedute dell’aliquota Ires relativa al periodo d’imposta in cui le perdite sono state conseguite. In sostanza, la  startup ottiene una sorta di finanziamento da destinare al proprio sviluppo. Per l’azienda sponsor si realizza, invece, per la possibilità di dedurre le perdite acquistate dal proprio reddito complessivo per l’intero importo, che vi trova capienza, nei primi tre periodi d’imposta, e per l’eventuale eccedenza negli anni successivi senza limiti di tempo. Si richiede, naturalmente, per l’operatività delle misura, che le perdite cedute siano riferite ad una nuova attività produttiva.

Si vuole, quindi, favorire un meccanismo, come è stato precisato nella nota governativa, secondo cui “gli imprenditori affermati aiutano nuovi imprenditori a crescere creando un ecosistema pro startup“.

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Startup/pmi innovative: agevolazione fiscale al 30% sugli investimenti eseguiti dall’1 gennaio 2017

La Legge di Bilancio 2017, come già anticipato (Articolo 28 novembre 2016), prevede l’incremento delle agevolazioni per chi investe in startup e PMI innovative.

Le aliquote sono state uniformate al 30% sia per la detrazione IRPEF a favore delle persone fisiche (ora al 19%) sia per la deduzione IRES destinata a quelle giuridiche (ora al 20%), indipendentemente dalla tipologia di società innovativa beneficiaria.

In attesa dell’approvazione da parte dell’Unione Europea della misura di agevolazione e di una circolare esplicativa dell’Agenzia delle Entrate o del Ministero dello Sviluppo Economico, pare opportuno segnalare che l’aliquota del 30% si applicherà agli investimenti eseguiti nel 2017.

Questa considerazione si fonda sull’esame del testo della Legge di Bilancio (art. 14) in cui si legge “all’articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni: c) dopo il comma 7 è inserito il seguente: «7-bis. A decorrere dall’anno 2017, le aliquote di cui ai commi 1, 4 e 7 sono aumentate al 30 per cento»“.

Pertanto, nella prossima dichiarazione fiscale, che sarà presentata nell’anno 2017, in cui si indicheranno gli investimenti perfezionati nel 2016, si applicherà l’aliquota del 19% o del 20%.

Ricordo, altresì, che la Legge di Bilancio innalza il tetto massimo di investimento detraibile  per le persone fisiche a 1 milione di euro, lasciandolo inalterato per i soggetti passivi IRES a 1,8 milioni di euro.

Infine, per usufruire dell’agevolazione fiscale, secondo la Legge di Bilancio 2017, si dovrà mantenere l’investimento per 3 anni.

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Startup innovative: le correzioni del Mise agli atti costitutivi on line

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (n. 172 del 25 luglio 2016) è operativo il decreto 7 luglio 2016 del Ministero dello Sviluppo Economico*, che corregge alcuni errori formali, presenti nel modello standard di redazione degli atti costitutivi di società a responsabilità limitata startup innovative.

Quali sono le correzioni?

In primo luogo, il termine, entro cui i soci devono esercitare il diritto di sottoscrivere le quote di nuova emissione nell’ambito di un aumento di capitale, è di 30 giorni, anziché di 10, dal ricevimento della comunicazione inviata dalla società.

In secondo luogo, circa i titoli di debito e gli strumenti finanziari, il Ministero ha chiarito che la società può emettere titoli di debito nominativi, escludendo la possibilità di emettere quelli al portatore.

Avv. Marco De Paolis
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Decreto 7 luglio 2016 Ministero dello Sviluppo Economico

Automatica la cancellazione delle startup innovative dalla sezione speciale alla scadenza del termine di legge

Automatica la cancellazione delle startup innovative dalla sezione speciale alla scadenza del termine di legge

Con parere n. 79330 del 21 marzo 2016 il Ministero dello Sviluppo Economico ha stabilito che la cancellazione dalla sezione speciale del Registro delle Imprese, per il decorrere del termine di legge di 60 mesi, non ammette controdeduzioni da parte dell’impresa stessa. Il Registro delle Imprese procederà quindi autonomamente alla cancellazione dalla sezione speciale previa notifica di cortesia all’impresa tramite PEC.

Parere 21 marzo 2016 (prot. n. 79330) – Cancellazione delle start-up innovative per decorrenza del termine di applicabilità delle disposizioni normative in materia di startup

Avv. Marco De Paolis
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Nuove regole per incentivare l’investimento in startup

Nuove regole per incentivare l’investimento in startup

Come già segnalato in un precedente articolo (Incentivi fiscali 2016 per gli investitori in startup innovative) sono stati confermati gli incentivi fiscali all’investimento in startup innovative nel 2016.

Nel decreto,  firmato a fine febbraio dal Ministro dell’Economia e delle Finanze e dal Ministro dello Sviluppo Economico, sono contenute nuove regole destinate a rendere ancora più vantaggioso investire in imprese innovative.

Quali sono queste novità?

  1. È stata innalzata da 2,5 a 15 milioni di euro la soglia massima degli investimenti ammissibili che ciascuna start up innovativa può ricevere in ciascun periodo di imposta;
  2. il periodo minimo di durata dell’investimento, a pena di decadenza dell’agevolazione, è stato esteso da 2 a 3 anni.

Ricordo che le agevolazioni sono previste per gli investimenti effettuati sia direttamente che indirettamente per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) o altre società di capitali che investono prevalentemente in startup innovative.

Gli investimenti possono essere rappresentati da conferimenti in denaro, iscritti alla voce capitale sociale e riserva sovrapprezzo delle startup innovative o delle società di capitali, che investono prevalentemente in startup innovative, anche in seguito alla conversione di obbligazioni convertibili in azioni o quote di nuova emissione, e agli investimenti in quote degli OICR.

I conferimenti agevolabili rilevano nel periodo d’imposta in corso alla data del deposito per l’iscrizione nel registro delle imprese dell’atto costitutivo o della deliberazione di aumento del capitale sociale ovvero, se successiva, alla data del deposito dell’attestazione che l’aumento del capitale è stato eseguito in conformità agli articoli 2444 e 2481-bis cod. civ.. I conferimenti derivanti dalla conversione di obbligazioni convertibili, invece, rilevano nel periodo d’imposta in corso alla data in cui ha effetto la conversione.

Per maggiori dettagli concernenti la misura dell’agevolazione e i beneficiari si rimanda, invece, al precedente articolo citato nel primo paragrafo.

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Costituzione di startup senza notaio: attenzione agli obblighi antiriciclaggio

Il decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 17 febbraio 2016, che consente la costituzione delle startup innovative senza intervento del notaio, mediante un modello standard in forma digitale*, prevede, in sede di apertura della società, l’adempimento degli obblighi antiriciclaggio a carico dei soci costituenti.

L’art. 2, comma 2, lett. k, del decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 17 febbraio 2016, richiede infatti che i soci costituenti dimostrino al Registro delle Imprese di aver adempiuto agli obblighi previsti ai sensi del D.lgs. n. 231/2007, titolo II (legge antiricilaggio). Si tratta di un onere non di poco conto considerata la complessità della normativa di settore, che impone obblighi di adeguata verifica della clientela, di registrazione e di segnalazione di operazioni sospette. La violazione delle norme pone sanzioni sia penali che amministrative in capo ai soggetti inadempienti. Quindi, i soci costituenti devono essere molto cauti al fine di evitare di avviare un’impresa con il gravame di procedimenti, anche di natura penale, a proprio carico e delle conseguenze connesse.

La soluzione formulata dal decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 17 febbraio 2016 pare anche contraddittoria con uno dei fini della legge antiriciclaggio: scarica sui controllati l’obbligo di adempimenti che spetterebbero, come avviene nei casi ordinari, sui professionisti prestatori dei servizi. Mancherebbe, infatti, un importante controllo nel merito delle condizioni di legalità, considerato che il Registro delle Imprese non ha questo onere né il decreto ministeriale glielo attribuisce in via eccezionale.

Pertanto, è consigliabile, in sede di costituzione di una startup, anche con il modello digitale,  incaricare persone esperte e con le competenze necessarie per provvedere ad ogni adempimento richiesto dalla legge per queste operazioni.

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* Questo il nostro articolo sulla costituzione senza notaio delle startup innovative: Startup innovative: come avverrà la costituzione digitale senza notaio.

 

Startup innovative: come avverrà la costituzione digitale senza notaio

In attesa del decreto, con cui il Ministero dello Sviluppo Economico approverà il modello, che permette la costituzione di società startup innovative, nella forma di società a responsabilità limitata (non semplificata), mediante la sottoscrizione digitale, senza l’intervento del notaio (art. 4, comma 10-bis, del D.l. n. 3/2015), con il presente articolo ci proponiamo di anticipare quello che sarà il processo di avvio di queste imprese.

Una volta effettuata la costituzione, dovranno essere depositati al Registro delle imprese, competente per territorio in base alla sede legale, entro 20 giorni dall’ultima sottoscrizione, a) il modello informatico e b) la domanda di iscrizione nella sezione speciale dedicata alle startup innovative.

Il Registro delle imprese procederà, entro 10 giorni dalla data di protocollo del deposito, all’iscrizione provvisoria della società nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese con la dicitura “start-up costituita a norma dell’articolo 4 comma 10-bis del Decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3, iscritta provvisoriamente in sezione ordinaria, in corso di iscrizione in sezione speciale”.

Contemporaneamente, il Registro delle imprese effettuerà le verifiche sui requisiti di legge per la registrazione nella sezione speciale e, una volta completate, ove sussistenti, iscriverà la società eliminando la predetta dicitura provvisoria.

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Clausole anti-diluzione nei round d’investimento: come funzionano

Nelle lettere d’intenti, che precedono un investimento, sono frequentemente inserite clausole che tutelano l’investitore, già presente nella compagine sociale, in caso di un successivo round con emissione di quote ad un prezzo inferiore a quello fissato in occasione del precedente. Sono le cd. clausole di anti-diluizione.

Un esempio concreto? Un investitore è diventato socio al momento di un primo round, in cui le quote avevano una valutazione più alta di quella proposta ai nuovi finanziatori per il secondo round. Mediante le clausole di anti-diluizione l’investitore, già socio, dispone del diritto di ottenere, gratuitamente o ad un prezzo scontato, tante quote quante ne avrebbe dovute ricevere se il prezzo fosse rimasto invariato, evitando in tal modo di vedere ridotta la propria partecipazione.

Nella prassi sono state formulate due tipologie di clausole di anti-diluizione: la cd. full ratchet, consistente nella retrocessione di quote in favore dell’investitore così che la valutazione successiva inferiore sia applicata anche a quella antecedente, e la cd. weighted average, che permette la retrocessione di quote in favore dell’investitore fino ad un valore medio (o ponderato) fra la valutazione iniziale e quella successiva.

Queste clausole impattano sulla struttura proprietaria della società: possono, ad esempio, incidere sulle partecipazioni qualificate e, di conseguenza, sulle deliberazioni dell’assemblea straordinaria. Meritano, quindi, un’attenta valutazione ed una trattativa adeguata affinché siano adeguatamente formulate.

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Obblighi informativi sui soci per le startup e le pmi innovative nelle campagne di equity crowdfunding

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con i pareri del 2 settembre u.s. n. 154287 e n. 154297, ha fornito alcune importanti indicazioni alle startup ed alle pmi innovative, che abbiano promosso campagne di equity crowdfunding, utili anche per le società titolari delle piattaforme.

Gli articoli 4, comma 3, lett. h) del D.l. n. 3/2015 (cd. Investment Compact) e 25, comma 12, lett. g), del D.l. n. 179/2012, dispongono specifici obblighi informativi sui soci, richiedendo, in particolare, il deposito del curriculum vitae. 

Il Mise ha precisato che il deposito del curriculum vitae dei soci per una società, che effettua una campagna di equity crowdfunding e presenta quindi un azionariato diffuso, è limitato a quelli che sono da considerarsi soci rilevanti. I pareri ministeriali fanno riferimento alla definizione di soci rilevanti prevista dal Testo Unico della Finanza, individuandoli in coloro quelli che hanno una partecipazione superiore al 5%.

In questo modo, non si aggrava l’onere informativo a carico sia delle società che delle piattaforme e si garantisce piena trasparenza all’investitore, che può conoscere chi effettivamente detenga il controllo o comunque partecipazioni rilevanti.

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Parere Mise n. 154287/2015

Parere Mise n. 154297/2015