Categoria: statuti societari

Investimento: come funziona l’aumento di capitale in opzione

Nelle proposte di investimento è spesso contenuto a carico della società un obbligo, secondo cui, a fronte dell’erogazione di un primo finanziamento, è tenuta a riconoscere all’investitore un’opzione a sottoscrivere futuri aumenti di capitale.

Quali sono gli effetti di una clausola, che prevede un’offerta in opzione per la sottoscrizione dell’aumento di capitale?

In primo luogo, il diritto di opzione è previsto nell’ambito di un aumento di capitale mediante conferimenti (c.d. aumento a pagamento o reale), che consente alla società di raccogliere nuove risorse finanziarie.

L’art. 2481 bis, comma 1, cod. civ. stabilisce infatti che, in caso di decisione di aumento di capitale a pagamento, i soci hanno “il diritto di sottoscriverlo in proporzione delle partecipazioni da essi possedute” (cd. opzione). Ogni socio è quindi messo nella condizione di mantenere inalterata la propria partecipazione al capitale sociale e di conservare quei diritti che, per legge o in base allo statuto, gli spettano in proporzione alla sua partecipazione. L’offerta in opzione deve però essere consentita dallo statuto, in cui può essere previsto che l’aumento di capitale sia realizzato attraverso un’offerta di nuove quote a terzi. In tal caso, è esclusa o limitata l’opzione.

Nel caso in cui sia consentito dallo statuto, il diritto di opzione può essere esercitato dal socio secondo le modalità stabilite nella decisione di aumento del capitale. È onere degli amministratori comunicare ai soci il termine entro cui sarà possibile sottoscrivere l’aumento di capitale. La comunicazione può essere fornita sia attraverso l’invio di un avviso al domicilio del socio risultante dal Registro delle Imprese sia direttamente in assemblea se ad essa vi partecipino tutti i soci.

Il termine per l’esercizio dell’opzione non può essere inferiore a 30 giorni decorrenti dal ricevimento della comunicazione inviata dalla società con l’avviso di offerta delle nuove quote. Il termine di 30 giorni non può essere ridotto. In ogni caso, i soci possono rinunciare con una decisione unanime al termine di legge in riferimento allo specifico aumento di capitale deliberato.

Nella delibera di aumento può essere prevista infine una specifica regolamentazione inerente alle quote inoptate. La decisione dell’assemblea può consentire che la parte di aumento non sottoscritta da uno o più soci venga sottoscritta da tutti gli altri soci, che l’hanno già eseguita per la parte loro spettante, e/o da terzi.

Avv. Marco De Paolis

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Limiti alla cessione delle quote dei soci fondatori: la durata massima del lock up

Negli statuti o negli accordi di investimento inerenti alle startup e, in generale, a società non quotate, sono frequentemente inserite clausole con cui ai soci fondatori, i quali detengono la maggioranza del capitale, viene imposto l’obbligo di non cedere la loro partecipazione (cd. lock up).

La scelta di investire in una certa impresa è spesso basata in maniera preponderante sulle capacità tecniche e di gestione dei founders. L’introduzione del lock up si giustifica, quindi, frequentemente su questa circostanza.

Per quanto tempo possa essere limitato il trasferimento delle quote è oggetto delle osservazioni che seguono.

Il lock up costituisce una deroga al principio previsto per le società di capitali della libera trasferibilità delle azioni e delle partecipazioni, sia per atto tra vivi, che a causa di morte (artt. 2355 e 2469, comma 1, cod. civ.). Gli artt. 2355 bis e 2469, comma 2, cod. civ. consentono, tuttavia, di limitare il trasferimento delle quote per 5 anni (società per azioni) e per 2 anni (società a responsabilità limitata).

Circa il lock up nella società a responsabilità limitata è emerso un orientamento che considera legittimo introdurre una clausola secondo cui, nel caso di un divieto temporaneo di trasferimento di quote, si può escludere la facoltà di recesso per l’intero periodo di intrasferibilità, anche se superiore a due anni (massima n. 152/2016 Consiglio Notarile di Milano).

Occorre però distinguere, per non vedere applicato il recesso previsto dall’art. 2469, comma 2, cod. civ., tra intrasferibilità delle partecipazioni sociali assoluta o parziale.

In caso di intrasferibilità assoluta, ovvero dell’intera partecipazione e senza limiti di tempo, la possibilità di recedere può essere bloccata per non più di due anni.

Invece, se l’intrasferibilità delle quote è temporanea o applicata a parte della partecipazione posseduta o a trasferimenti nei confronti di determinati soggetti o con corrispettivi diversi dal denaro, è legittimo escludere il diritto di recesso per l’intera durata del divieto di trasferimento, anche se superiore a due anni.

La presenza dei fondatori tra i soci è una garanzia per gli investitori nel processo di sviluppo dell’azienda. Tuttavia, la loro libertà di cedere o meno le quote possedute non può essere limitata per un periodo di tempo superiore a quello di legge, che è calcolato in misura sostanzialmente analoga a quello economico-finanziario, entro cui l’investitore può ritenere realizzabili il progetto di crescita dell’impresa e il ritorno sul capitale investito.

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Startup: per attrarre investitori puntare più sul loro coinvolgimento operativo che sul business plan

Per lo sviluppo di una startup raccogliere un investimento è una priorità. Nelle prime fasi di sviluppo il reperimento degli investitori si scontra con l’elevato livello di rischio derivante dalla difficoltà di prevedere l’evoluzione della società. Puntare tutto sul business plan non è sufficiente: non sempre è lo strumento più idoneo per valutare se l’impresa merita o meno un investimento.

Per attrarre un investitore è allora opportuno seguire alle soluzioni.

Una di queste è la partecipazione al management. Utilizzare le sue conoscenze e competenze può essere un’opportunità per valorizzare al meglio il prodotto o rendere più efficiente il funzionamento operativo della società.

Proporre degli obiettivi da raggiungere (cd. milestones) è un’altra modalità che permette di rafforzare, agli occhi di un investitore, la credibilità di un team circa la sua capacità di saper sviluppare il modello di business ed il prodotto.

Il coinvolgimento nella governance è altrettanto strategico per ingaggiare un investitore. Gli può essere garantita la presenza non esecutiva negli organi amministrativi e di controllo così come diritti di veto in assemblea e nel Consiglio di Amministrazione per decisioni di natura straordinaria sull’organizzazione e la gestione della società.

Non da ultimo, è opportuno presentare all’investitore una strategia di way-out per recuperare il suo investimento, che può concretizzarsi nella cessione delle quote/azioni ad un’altra società oppure ad un soggetto finanziario (Venture Capital/Business Angel) o attraverso il riacquisto della sua partecipazione da parte dei fondatori. Le clausole statutarie di covendita (drag along e tag along) sono utili per valorizzare l’investimento in occasione dell’uscita dalla compagine sociale. La clausola drag along prevede che, in caso di cessione della propria partecipazione da parte del socio di maggioranza, quello di minoranza ha l’obbligo di unirsi alla transazione e cedere la propria partecipazione. La clausola tag along, invece, attribuisce al socio di minoranza  il diritto di unirsi alla vendita delle quote di maggioranza, cedendo la propria partecipazione alle medesime condizioni offerte dai terzi acquirenti.

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Startup innovative: anche le modifiche dell’atto costitutivo si possono fare on line

Con decreto del 28 settembre 2016,  pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26 novembre 2016, il Ministero dello Sviluppo Economico ha approvato il modello per le modifiche dell’atto costitutivo delle startup innovative ai fini dell’iscrizione nel Registro delle imprese.

Gli atti modificativi dell’atto costitutivo e dello statuto delle startup innovative potranno essere quindi redatti in forma elettronica e firmati digitalmente dal Presidente dell’assemblea e da ciascuno dei soci che hanno approvato la delibera, nel caso di società pluripersonale, o dall’unico socio nel caso di unipersonale, in totale conformità al modello standard allegato al presente decreto 28/10/2016, n. 222 .

Il documento informatico dovrà essere poi presentato per l’iscrizione al Registro delle imprese, competente territorialmente, entro trenta giorni dall’assemblea.

Superate le verifiche, l’ufficio del Registro delle imprese procederà all’iscrizione entro 10 giorni dalla data di protocollo del deposito nella sezione ordinaria del Registro.

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Startup innovative: le correzioni del Mise agli atti costitutivi on line

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (n. 172 del 25 luglio 2016) è operativo il decreto 7 luglio 2016 del Ministero dello Sviluppo Economico*, che corregge alcuni errori formali, presenti nel modello standard di redazione degli atti costitutivi di società a responsabilità limitata startup innovative.

Quali sono le correzioni?

In primo luogo, il termine, entro cui i soci devono esercitare il diritto di sottoscrivere le quote di nuova emissione nell’ambito di un aumento di capitale, è di 30 giorni, anziché di 10, dal ricevimento della comunicazione inviata dalla società.

In secondo luogo, circa i titoli di debito e gli strumenti finanziari, il Ministero ha chiarito che la società può emettere titoli di debito nominativi, escludendo la possibilità di emettere quelli al portatore.

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Decreto 7 luglio 2016 Ministero dello Sviluppo Economico

Costituzione con firma digitale di srl startup innovative: al via il 20 luglio

Dal 20 luglio 2016, attraverso la piattaforma startup.registroimprese.it, sarà possibile, in via facoltativa e alternativa rispetto alla modalità ordinaria tramite atto pubblico, redigere e sottoscrivere con firma digitale gli atti costitutivi e gli statuti delle startup innovative in forma di società a responsabilità limitata secondo quanto previsto dall’articolo 24 del D. lgs. n. 82/2005.

Trovano, quindi, attuazione le disposizioni dell’articolo 4, comma 10 bis, del Decreto Legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito con Legge 24 marzo 2015, n. 33, volte a semplificare e velocizzare il processo di avvio delle srl destinate ad assumere la status di startup innovative*.

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Circolare 3691/C del 1 luglio 2016 – Modalità di costituzione delle società a responsabilità limitata start-up innovative

Più tutele per i soci di minoranza

Dalla Corte di Cassazione (Sentenza Cass. n. 4967 del 14 marzo 2016) è stata formulata una pronuncia che chiarisce, per la prima volta, come vadano tutelati i soci di minoranza nel caso in cui debba essere modificata una clausola con cui venga loro riservato un quorum qualificato, ovvero maggiorato rispetto a quello ordinario.

Secondo i giudici di legittimità, qualora lo statuto sociale preveda, a tutela della minoranza, un quorum decisionale qualificato per l’assunzione di una determinata delibera assembleare, quella clausola non può essere modificata, nel silenzio dello statuto, con il quorum decisionale ordinario previsto le modifiche statutarie. Occorre, in tal caso, che la modifica sia approvata con maggioranza qualificata, ovvero con i voti favorevoli della minoranza a cui garanzia è stata prevista.

Pertanto,  se per la minoranza sussiste un potere di interdizione in determinate materie,  la Cassazione sostiene che la maggioranza non qualificata non possa modificare liberamente la previsione che attribuisce alla minoranza il predetto potere.

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Costituzione di startup senza notaio: attenzione agli obblighi antiriciclaggio

Il decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 17 febbraio 2016, che consente la costituzione delle startup innovative senza intervento del notaio, mediante un modello standard in forma digitale*, prevede, in sede di apertura della società, l’adempimento degli obblighi antiriciclaggio a carico dei soci costituenti.

L’art. 2, comma 2, lett. k, del decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 17 febbraio 2016, richiede infatti che i soci costituenti dimostrino al Registro delle Imprese di aver adempiuto agli obblighi previsti ai sensi del D.lgs. n. 231/2007, titolo II (legge antiricilaggio). Si tratta di un onere non di poco conto considerata la complessità della normativa di settore, che impone obblighi di adeguata verifica della clientela, di registrazione e di segnalazione di operazioni sospette. La violazione delle norme pone sanzioni sia penali che amministrative in capo ai soggetti inadempienti. Quindi, i soci costituenti devono essere molto cauti al fine di evitare di avviare un’impresa con il gravame di procedimenti, anche di natura penale, a proprio carico e delle conseguenze connesse.

La soluzione formulata dal decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 17 febbraio 2016 pare anche contraddittoria con uno dei fini della legge antiriciclaggio: scarica sui controllati l’obbligo di adempimenti che spetterebbero, come avviene nei casi ordinari, sui professionisti prestatori dei servizi. Mancherebbe, infatti, un importante controllo nel merito delle condizioni di legalità, considerato che il Registro delle Imprese non ha questo onere né il decreto ministeriale glielo attribuisce in via eccezionale.

Pertanto, è consigliabile, in sede di costituzione di una startup, anche con il modello digitale,  incaricare persone esperte e con le competenze necessarie per provvedere ad ogni adempimento richiesto dalla legge per queste operazioni.

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* Questo il nostro articolo sulla costituzione senza notaio delle startup innovative: Startup innovative: come avverrà la costituzione digitale senza notaio.

 

Startup innovative: come avverrà la costituzione digitale senza notaio

In attesa del decreto, con cui il Ministero dello Sviluppo Economico approverà il modello, che permette la costituzione di società startup innovative, nella forma di società a responsabilità limitata (non semplificata), mediante la sottoscrizione digitale, senza l’intervento del notaio (art. 4, comma 10-bis, del D.l. n. 3/2015), con il presente articolo ci proponiamo di anticipare quello che sarà il processo di avvio di queste imprese.

Una volta effettuata la costituzione, dovranno essere depositati al Registro delle imprese, competente per territorio in base alla sede legale, entro 20 giorni dall’ultima sottoscrizione, a) il modello informatico e b) la domanda di iscrizione nella sezione speciale dedicata alle startup innovative.

Il Registro delle imprese procederà, entro 10 giorni dalla data di protocollo del deposito, all’iscrizione provvisoria della società nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese con la dicitura “start-up costituita a norma dell’articolo 4 comma 10-bis del Decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3, iscritta provvisoriamente in sezione ordinaria, in corso di iscrizione in sezione speciale”.

Contemporaneamente, il Registro delle imprese effettuerà le verifiche sui requisiti di legge per la registrazione nella sezione speciale e, una volta completate, ove sussistenti, iscriverà la società eliminando la predetta dicitura provvisoria.

Avv. Marco De Paolis
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Clausole anti-diluzione nei round d’investimento: come funzionano

Nelle lettere d’intenti, che precedono un investimento, sono frequentemente inserite clausole che tutelano l’investitore, già presente nella compagine sociale, in caso di un successivo round con emissione di quote ad un prezzo inferiore a quello fissato in occasione del precedente. Sono le cd. clausole di anti-diluizione.

Un esempio concreto? Un investitore è diventato socio al momento di un primo round, in cui le quote avevano una valutazione più alta di quella proposta ai nuovi finanziatori per il secondo round. Mediante le clausole di anti-diluizione l’investitore, già socio, dispone del diritto di ottenere, gratuitamente o ad un prezzo scontato, tante quote quante ne avrebbe dovute ricevere se il prezzo fosse rimasto invariato, evitando in tal modo di vedere ridotta la propria partecipazione.

Nella prassi sono state formulate due tipologie di clausole di anti-diluizione: la cd. full ratchet, consistente nella retrocessione di quote in favore dell’investitore così che la valutazione successiva inferiore sia applicata anche a quella antecedente, e la cd. weighted average, che permette la retrocessione di quote in favore dell’investitore fino ad un valore medio (o ponderato) fra la valutazione iniziale e quella successiva.

Queste clausole impattano sulla struttura proprietaria della società: possono, ad esempio, incidere sulle partecipazioni qualificate e, di conseguenza, sulle deliberazioni dell’assemblea straordinaria. Meritano, quindi, un’attenta valutazione ed una trattativa adeguata affinché siano adeguatamente formulate.

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