Uno dei punti principali del piano Restart Italia, poi attuato attraverso il D.L. n. 179/2012 (convertito con modifiche dalla L. n. 221/2012), è il cd. Fail-fast, ovvero l’insieme di procedure finalizzate a risolvere in modo più rapido e meno gravoso la situazione di crisi di una startup la cui attività imprenditoriale non riesca ad avere successo.
All’articolo 31 del D.L. n. 179/2012 (convertito con modifiche dalla L. n. 221/2012) è previsto che le startup innovative non sono soggette al fallimento, all’accordo di ristrutturazione del debito ed al concordato preventivo. Alle startup si applicano, quindi, unicamente il procedimento di composizione della crisi mediante un accordo con i creditori e quello di liquidazione dei beni.
Non potendo essere dichiarate fallite su istanza dei creditori o del pubblico ministero, gli amministratori delle startup non sono soggetti ai reati fallimentari mancando la condizione di punibilità (ovvero la sentenza di fallimento). Altresì, trascorsi dodici mesi dalla pubblicazione nel Registro delle Imprese del decreto di apertura della liquidazione previsto dall’art. 14 quinquies della Legge n. 3/2012, la compagine sociale delle startup non sarà più visibile nel Registro delle Imprese, né nelle banche dati. Si punta quindi a tutelare credibilità dell’imprenditore e dell’investitore nei terzi ed evitare che sia disincentivata la partecipazione al capitale di rischio.
L’esenzione dall’applicazione delle disposizioni della legge fallimentare è fissata in quattro anni e può essere revocata sia d’ufficio sia su istanza di parte. Il creditore, interessato alla dichiarazione di fallimento della startup, potrà infatti ricorrere al giudice del registro ex art. 2191 cod. civ. per chiedere la revoca dell’iscrizione nella sezione speciale, per originaria o sopravvenuta perdita dei requisiti. Allo stesso modo i terzi interessati potranno far valere le proprie ragioni nell’accordo di composizione della crisi opponendosi all’omologa dello stesso ai sensi dell’art. 12 della Legge n. 3/2012 ed eccependo il difetto dei requisiti della startup e la conseguente inammissibilità dell’accordo approvato.
In caso di procedimento di liquidazione dei beni, se dovessero venire meno i requisiti, la revoca dello status di startup innovativa potrà avvenire anche d’ufficio da parte del conservatore del registro delle imprese, qualora ad esempio non pervengano le dichiarazioni dell’amministratore che attestino la permanenza dei requisiti imposte dall’art. 25 del D.l. 179/2012, oppure per il decorso del termine quadriennale.
Venuti meno i presupposti per essere una startup innovativa, la società è quindi assoggettabile agli istituti previsti dalla legge fallimentare.
I procedimenti che abbiamo menzionato servono, quindi, ad agevolare il procedimento di chiusura delle startup, che abbiano, comunque, beni da valorizzare e di preservarle dalle procedure fallimentare limitando le conseguenze in capo all’imprenditore, qualora la sua attività non abbia avuto positivi riscontri sul mercato.
Avv. Marco De Paolis
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