Categoria: tutela del credito

Operativo l’accesso semplificato al Fondo di garanzia per le PMI innovative

A seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17 maggio 2016 del decreto interministeriale 23 marzo 2016 del Ministro dello Sviluppo Economico e del Ministro dell’Economia e delle Finanze è operativo anche per le PMI innovative l’accesso gratuito e semplificato all’intervento del Fondo centrale di garanzia.

Ciò significa che, nelle operazioni finanziarie riferite alle PMI innovative, la garanzia del Fondo centrale si applica mediante una procedura semplificata, in base alla quale il merito creditizio dell’impresa non è valutato dal gestore del Fondo, ma direttamente dalle singole banche erogatrici il finanziamento o dai Confidi. Accedere a tale procedura semplificata richiede i seguenti requisiti:

a) la PMI innovativa deve rientrare nella Fascia 1 o nella Fascia 2 di valutazione;

b) il soggetto finanziatore, in relazione al’importo dell’operazione finanziaria, non deve acquisire alcuna garanzia, reale, assicurativa o bancaria, ad eccezione delle garanzie personali o concesse dai Confidi e dagli altri fondi di garanzia.

In presenza dei suddetti requisiti, alle domande presentate sarà assegnata priorità in fase di istruttoria e presentazione al Consiglio di gestione del Fondo.

Il Fondo centrale copre fino all’80% dell’ammontare del finanziamento, nel caso di garanzia diretta, o l’80% dell’importo garantito da Confidi o altro fondo di garanzia nel caso di controgaranzia. L’importo massimo complessivamente garantibile per ogni PMI innovativa è pari a 2,5 milioni di euro, da utilizzare eventualmente attraverso più operazioni.

Avv. Marco De Paolis

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DE PAOLIS
CONSULENZA LEGALE E SOCIETARIA
INTERNAZIONALIZZAZIONE E STARTUP
Piazzetta Monsignor Almici, 13
25124 Brescia
T. +39 030 2421245
F. +39 030 2449678
E. marco.depaolis@studiomarcodepaolis.it

Recupero dei crediti più efficace con le nuove azioni previste a tutela dei creditori

Con l’entrata in vigore del D.l. n. 83/2015 il legislatore è intervenuto per favorire l’esito positivo delle azioni dirette al recupero dei crediti, offrendo ai creditori strumenti più validi per la ricerca e l’individuazione del patrimonio del debitore.

Come noto, per i beni immobili, esiste un sistema telematico che consente l’immediata individuazione del patrimonio del debitore, attraverso la consultazione di banche dati catastali. Per gli altri beni soggetti ad esecuzione forzata (beni mobili; beni mobili registrati; crediti nei confronti di terzi, depositi bancari e redditi da lavoro) è stato, invece, recentemente introdotto l’art.492 bis c.p.c.. Questa norma disciplina uno specifico procedimento, che autorizza il creditore ad accedere in via telematica alle banche dati della pubblica amministrazione, al fine di poter individuare i beni del debitore da sottoporre a pignoramento.

Una volta autorizzato, il creditore, mediante l’intervento dell’Ufficiale Giudiziario, che è il soggetto abilitato alla consultazione telematica, può acquisire informazioni sulla consistenza del patrimonio del debitore. In caso di esito negativo, è prevista la possibilità per il creditore di ottenere che l’Ufficiale giudiziario interroghi il debitore circa eventuali giacenze e/o crediti verso terzi. In caso di dichiarazione mendace il debitore sarà sanzionato con l’applicazione di una multa fino a 316 euro e la reclusione fino a un anno. Qualora si verifichi il mancato funzionamento delle strutture tecnologiche, il legale del creditore può consultare direttamente le banche dati previa autorizzazione ex articolo 492 bis c.p.c..

La portata dello strumento è significativa per i creditori sotto più profili: da un lato, nell’ipotesi di ricerca telematica negativa, possono richiedere all’Ufficiale giudiziario l’interrogatorio del debitore circa eventuali giacenze e/o crediti verso terzi, dall’altro, sono tutelati da un sistema sanzionatorio contro le dichiarazioni mendaci, che prevede l’applicazione di una multa e della reclusione a carico del debitore. Infine, la norma conferisce una maggiore efficacia al recupero del credito, precludendo di fatto al debitore, per effetto delle sanzioni penali, la possibilità di occultare in tutto o in parte il proprio patrimonio e/o la propria situazione reddituale.

Avv. Marco De Paolis
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