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Investimento: come funziona l’aumento di capitale in opzione

Nelle proposte di investimento è spesso contenuto a carico della società un obbligo, secondo cui, a fronte dell’erogazione di un primo finanziamento, è tenuta a riconoscere all’investitore un’opzione a sottoscrivere futuri aumenti di capitale.

Quali sono gli effetti di una clausola, che prevede un’offerta in opzione per la sottoscrizione dell’aumento di capitale?

In primo luogo, il diritto di opzione è previsto nell’ambito di un aumento di capitale mediante conferimenti (c.d. aumento a pagamento o reale), che consente alla società di raccogliere nuove risorse finanziarie.

L’art. 2481 bis, comma 1, cod. civ. stabilisce infatti che, in caso di decisione di aumento di capitale a pagamento, i soci hanno “il diritto di sottoscriverlo in proporzione delle partecipazioni da essi possedute” (cd. opzione). Ogni socio è quindi messo nella condizione di mantenere inalterata la propria partecipazione al capitale sociale e di conservare quei diritti che, per legge o in base allo statuto, gli spettano in proporzione alla sua partecipazione. L’offerta in opzione deve però essere consentita dallo statuto, in cui può essere previsto che l’aumento di capitale sia realizzato attraverso un’offerta di nuove quote a terzi. In tal caso, è esclusa o limitata l’opzione.

Nel caso in cui sia consentito dallo statuto, il diritto di opzione può essere esercitato dal socio secondo le modalità stabilite nella decisione di aumento del capitale. È onere degli amministratori comunicare ai soci il termine entro cui sarà possibile sottoscrivere l’aumento di capitale. La comunicazione può essere fornita sia attraverso l’invio di un avviso al domicilio del socio risultante dal Registro delle Imprese sia direttamente in assemblea se ad essa vi partecipino tutti i soci.

Il termine per l’esercizio dell’opzione non può essere inferiore a 30 giorni decorrenti dal ricevimento della comunicazione inviata dalla società con l’avviso di offerta delle nuove quote. Il termine di 30 giorni non può essere ridotto. In ogni caso, i soci possono rinunciare con una decisione unanime al termine di legge in riferimento allo specifico aumento di capitale deliberato.

Nella delibera di aumento può essere prevista infine una specifica regolamentazione inerente alle quote inoptate. La decisione dell’assemblea può consentire che la parte di aumento non sottoscritta da uno o più soci venga sottoscritta da tutti gli altri soci, che l’hanno già eseguita per la parte loro spettante, e/o da terzi.

Avv. Marco De Paolis

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Limiti alla cessione delle quote dei soci fondatori: la durata massima del lock up

Negli statuti o negli accordi di investimento inerenti alle startup e, in generale, a società non quotate, sono frequentemente inserite clausole con cui ai soci fondatori, i quali detengono la maggioranza del capitale, viene imposto l’obbligo di non cedere la loro partecipazione (cd. lock up).

La scelta di investire in una certa impresa è spesso basata in maniera preponderante sulle capacità tecniche e di gestione dei founders. L’introduzione del lock up si giustifica, quindi, frequentemente su questa circostanza.

Per quanto tempo possa essere limitato il trasferimento delle quote è oggetto delle osservazioni che seguono.

Il lock up costituisce una deroga al principio previsto per le società di capitali della libera trasferibilità delle azioni e delle partecipazioni, sia per atto tra vivi, che a causa di morte (artt. 2355 e 2469, comma 1, cod. civ.). Gli artt. 2355 bis e 2469, comma 2, cod. civ. consentono, tuttavia, di limitare il trasferimento delle quote per 5 anni (società per azioni) e per 2 anni (società a responsabilità limitata).

Circa il lock up nella società a responsabilità limitata è emerso un orientamento che considera legittimo introdurre una clausola secondo cui, nel caso di un divieto temporaneo di trasferimento di quote, si può escludere la facoltà di recesso per l’intero periodo di intrasferibilità, anche se superiore a due anni (massima n. 152/2016 Consiglio Notarile di Milano).

Occorre però distinguere, per non vedere applicato il recesso previsto dall’art. 2469, comma 2, cod. civ., tra intrasferibilità delle partecipazioni sociali assoluta o parziale.

In caso di intrasferibilità assoluta, ovvero dell’intera partecipazione e senza limiti di tempo, la possibilità di recedere può essere bloccata per non più di due anni.

Invece, se l’intrasferibilità delle quote è temporanea o applicata a parte della partecipazione posseduta o a trasferimenti nei confronti di determinati soggetti o con corrispettivi diversi dal denaro, è legittimo escludere il diritto di recesso per l’intera durata del divieto di trasferimento, anche se superiore a due anni.

La presenza dei fondatori tra i soci è una garanzia per gli investitori nel processo di sviluppo dell’azienda. Tuttavia, la loro libertà di cedere o meno le quote possedute non può essere limitata per un periodo di tempo superiore a quello di legge, che è calcolato in misura sostanzialmente analoga a quello economico-finanziario, entro cui l’investitore può ritenere realizzabili il progetto di crescita dell’impresa e il ritorno sul capitale investito.

Avv. Marco De Paolis
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Nessun dramma: le soluzioni in caso di crisi per le startup innovative

Uno dei punti principali del piano Restart Italia, poi attuato attraverso il D.L. n. 179/2012 (convertito con modifiche dalla L. n. 221/2012), è il cd. Fail-fast, ovvero l’insieme di procedure finalizzate a risolvere in modo più rapido e meno gravoso la situazione di crisi di una startup la cui attività imprenditoriale non riesca ad avere successo.

All’articolo 31 del D.L. n. 179/2012 (convertito con modifiche dalla L. n. 221/2012) è previsto che le startup innovative non sono soggette al fallimento, all’accordo di ristrutturazione del debito ed al concordato preventivo. Alle startup si applicano, quindi, unicamente il procedimento di composizione della crisi mediante un accordo con i creditori e quello di liquidazione dei beni.

Non potendo essere dichiarate fallite su istanza dei creditori o del pubblico ministero, gli amministratori delle startup non sono soggetti ai reati fallimentari mancando la condizione di punibilità (ovvero la sentenza di fallimento). Altresì, trascorsi dodici mesi dalla pubblicazione nel Registro delle Imprese del decreto di apertura della liquidazione previsto dall’art. 14 quinquies della Legge n. 3/2012, la compagine sociale delle startup non sarà più visibile nel Registro delle Imprese, né nelle banche dati. Si punta quindi a tutelare credibilità dell’imprenditore e dell’investitore nei terzi ed evitare che sia disincentivata la partecipazione al capitale di rischio.

L’esenzione dall’applicazione delle disposizioni della legge fallimentare è fissata in quattro anni e può essere revocata sia d’ufficio sia su istanza di parte. Il creditore, interessato alla dichiarazione di fallimento della startup, potrà infatti ricorrere al giudice del registro ex art. 2191 cod. civ. per chiedere la revoca dell’iscrizione nella sezione speciale, per originaria o sopravvenuta perdita dei requisiti. Allo stesso modo i terzi interessati potranno far valere le proprie ragioni nell’accordo di composizione della crisi opponendosi all’omologa dello stesso ai sensi dell’art. 12  della Legge n. 3/2012 ed eccependo il difetto dei requisiti della startup e la conseguente inammissibilità dell’accordo approvato.

In caso di procedimento di liquidazione dei beni, se dovessero venire meno i requisiti,  la revoca dello status di startup innovativa potrà avvenire anche d’ufficio da parte del conservatore del registro delle imprese, qualora ad esempio non pervengano le dichiarazioni dell’amministratore che attestino la permanenza dei requisiti imposte dall’art. 25 del D.l. 179/2012, oppure per il decorso del termine quadriennale.

Venuti meno i presupposti per essere una startup innovativa, la società è quindi assoggettabile agli istituti previsti dalla legge fallimentare.

I procedimenti che abbiamo menzionato servono, quindi, ad agevolare il procedimento di chiusura delle startup, che abbiano, comunque, beni da valorizzare e di preservarle dalle procedure fallimentare limitando le conseguenze in capo all’imprenditore, qualora la sua attività non abbia avuto positivi riscontri sul mercato.

 

Avv. Marco De Paolis

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Startup innovative: le correzioni del Mise agli atti costitutivi on line

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (n. 172 del 25 luglio 2016) è operativo il decreto 7 luglio 2016 del Ministero dello Sviluppo Economico*, che corregge alcuni errori formali, presenti nel modello standard di redazione degli atti costitutivi di società a responsabilità limitata startup innovative.

Quali sono le correzioni?

In primo luogo, il termine, entro cui i soci devono esercitare il diritto di sottoscrivere le quote di nuova emissione nell’ambito di un aumento di capitale, è di 30 giorni, anziché di 10, dal ricevimento della comunicazione inviata dalla società.

In secondo luogo, circa i titoli di debito e gli strumenti finanziari, il Ministero ha chiarito che la società può emettere titoli di debito nominativi, escludendo la possibilità di emettere quelli al portatore.

Avv. Marco De Paolis
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Decreto 7 luglio 2016 Ministero dello Sviluppo Economico

Start Cup Lombardia 2016: aperte fino al 19 settembre le candidature

Fino al 19 Settembre 2016 sono aperte le candidature alla Start Cup Lombardia, la competizione, organizzata dalle Università e dagli Incubatori Universitari lombardi e promossa da Regione Lombardia, con cui si punta a stimolare la nascita di nuove imprese ad alto potenziale nate, ospitate o legate da rapporti di collaborazione con le Università e gli Incubatori Universitari lombardi.

Possono presentare la domanda di partecipazione sia gli aspiranti imprenditori (singolarmente o in team), che intendano avviare iniziative di sviluppo di prodotti e servizi innovativi, a condizione che rientrino in una delle seguenti categorie (studente universitario; laureato; dottorando o PhD di ricerca; ricercatore; assegnista o borsista di ricerca; professore; persone afferenti agli enti o alle strutture appartenenti al Comitato Organizzatore di Start Cup Lombardia 2016) che le imprese costituite in forma di società a responsabilità limitata (S.r.l.) o di società per azioni (S.p.A.) con almeno un’unità operativa localizzata sul territorio lombardo, o che si impegnino, in caso di vittoria, ad aprirne una in suddetto territorio, che soddisfino simultaneamente i seguenti requisiti (costituite dopo l’1 gennaio 2016 o in via di costituzione; sede legale in Italia; operatività in settori innovativi, nei quali vi sia una competenza specifica tra gli organizzatori (Università e/o incubatori), e intenzione di avviare iniziative di sviluppo di prodotti e servizi innovativi; assenza di contenziosi con Regione Lombardia, con uno o più degli Atenei e/o con gli incubatori organizzatori del Premio). A pena di esclusione è necessario che all’interno del team ci sia almeno un componente che appartenga ad una delle categorie richieste per gli aspiranti imprenditori.

Alla competizione sono ammessi i progetti d’impresa che rientrino nell’ICT e Servizi o nelle Clean & Industrial Technologies o nel Life Science& Agrofood.

Per i primi 3 classificati è previsto un montepremi complessivo di 120mila euro.

Per le iscrizioni è attivo il seguente sito: http://www.startcuplombardia.it/partecipa/.

Avv. Marco De Paolis
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Costituzione con firma digitale di srl startup innovative: al via il 20 luglio

Dal 20 luglio 2016, attraverso la piattaforma startup.registroimprese.it, sarà possibile, in via facoltativa e alternativa rispetto alla modalità ordinaria tramite atto pubblico, redigere e sottoscrivere con firma digitale gli atti costitutivi e gli statuti delle startup innovative in forma di società a responsabilità limitata secondo quanto previsto dall’articolo 24 del D. lgs. n. 82/2005.

Trovano, quindi, attuazione le disposizioni dell’articolo 4, comma 10 bis, del Decreto Legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito con Legge 24 marzo 2015, n. 33, volte a semplificare e velocizzare il processo di avvio delle srl destinate ad assumere la status di startup innovative*.

Avv. Marco De Paolis
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Circolare 3691/C del 1 luglio 2016 – Modalità di costituzione delle società a responsabilità limitata start-up innovative

Fino al 30 settembre incentivi alle startup in Emilia Romagna

Con contributi a fondo perduto la Regione Emilia Romagna* punta a favorire le imprese innovative, ad alta intensità di conoscenza, in grado di sviluppare opportunità sui mercati attraverso nuovi prodotti, servizi e sistemi di produzione a elevato contenuto tecnologico con il fine di generare nuove opportunità occupazionali.

Fino al 30 settembre 2016  potranno essere presentate le domande, unitamente al business plan, esclusivamente online,  da startup iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese presso la Camera di Commercio competente per territorio.

I settori economici interessati sono agroalimentare; edilizia e costruzioni; meccatronica e motoristica; industria della salute e del benessere; industrie culturali e creative; innovazione nei servizi.

Sono ammessi agli incentivi sia i progetti di avvio di attività (tipologia A) sia quelli di espansione di startup già avviate (tipologia B).

Per gli interventi di tipologia A (avvio di attività) sono ammessi i costi riguardanti macchinari, attrezzature, impianti, hardware e software, arredi strettamenti funzionali; affitto e noleggio laboratori e attrezzature scientifiche (massimo 20% del costo totale del progetto); acquisto e brevetti, licenze e/o software da fonti esterne.

Per gli interventi di tipologia B (espansione di startup) sono ammessi i costi riguardanti acquisizione sedi produttive, logistiche, commerciali; macchinari, attrezzature, impianti, hardware e software, arredi strettamente funzionali; spese di affitto e noleggio laboratori e attrezzature scientifiche (massimo 20% del costo totale del progetto); acquisto e brevetti, licenze e/o software da fonti esterne; spese promozionali anche per partecipazione a fiere ed eventi (massimo 10% del costo totale del progetto).

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Qui il testo del bando

Operativo l’accesso semplificato al Fondo di garanzia per le PMI innovative

A seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17 maggio 2016 del decreto interministeriale 23 marzo 2016 del Ministro dello Sviluppo Economico e del Ministro dell’Economia e delle Finanze è operativo anche per le PMI innovative l’accesso gratuito e semplificato all’intervento del Fondo centrale di garanzia.

Ciò significa che, nelle operazioni finanziarie riferite alle PMI innovative, la garanzia del Fondo centrale si applica mediante una procedura semplificata, in base alla quale il merito creditizio dell’impresa non è valutato dal gestore del Fondo, ma direttamente dalle singole banche erogatrici il finanziamento o dai Confidi. Accedere a tale procedura semplificata richiede i seguenti requisiti:

a) la PMI innovativa deve rientrare nella Fascia 1 o nella Fascia 2 di valutazione;

b) il soggetto finanziatore, in relazione al’importo dell’operazione finanziaria, non deve acquisire alcuna garanzia, reale, assicurativa o bancaria, ad eccezione delle garanzie personali o concesse dai Confidi e dagli altri fondi di garanzia.

In presenza dei suddetti requisiti, alle domande presentate sarà assegnata priorità in fase di istruttoria e presentazione al Consiglio di gestione del Fondo.

Il Fondo centrale copre fino all’80% dell’ammontare del finanziamento, nel caso di garanzia diretta, o l’80% dell’importo garantito da Confidi o altro fondo di garanzia nel caso di controgaranzia. L’importo massimo complessivamente garantibile per ogni PMI innovativa è pari a 2,5 milioni di euro, da utilizzare eventualmente attraverso più operazioni.

Avv. Marco De Paolis

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Startup innovativa: validi i modelli di utilità industriale per l’iscrizione a sezione speciale

Per accedere al regime di startup innovativa è possibile indicare al Registro delle Imprese  come requisito i brevetti per modelli di utilità industriale. Lo ha precisato il Ministero dello Sviluppo Economico nel parere n. 111865 del 21 aprile 2016*.

Nel parere si fa riferimento all’art. 82 del codice della proprietà industriale che definisce i modelli di utilità. Si tratta dei nuovi modelli atti a conferire particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego di macchine o parti di esse, strumenti, utensili ovvero oggetti di uso in genere, quali i nuovi modelli consistenti in particolari conformazioni, disposizioni, configurazioni o combinazioni di parti.

Lo status di startup innovativa spetta quindi non solo nel caso in cui si realizzi un prodotto nuovo, ma anche quando si propone un modello di utilità con cui si migliora uno già esistente.

Avv. Marco De Paolis
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Parere del Mise n. 111865 del 21 aprile 2016

Nuove regole per incentivare l’investimento in startup

Nuove regole per incentivare l’investimento in startup

Come già segnalato in un precedente articolo (Incentivi fiscali 2016 per gli investitori in startup innovative) sono stati confermati gli incentivi fiscali all’investimento in startup innovative nel 2016.

Nel decreto,  firmato a fine febbraio dal Ministro dell’Economia e delle Finanze e dal Ministro dello Sviluppo Economico, sono contenute nuove regole destinate a rendere ancora più vantaggioso investire in imprese innovative.

Quali sono queste novità?

  1. È stata innalzata da 2,5 a 15 milioni di euro la soglia massima degli investimenti ammissibili che ciascuna start up innovativa può ricevere in ciascun periodo di imposta;
  2. il periodo minimo di durata dell’investimento, a pena di decadenza dell’agevolazione, è stato esteso da 2 a 3 anni.

Ricordo che le agevolazioni sono previste per gli investimenti effettuati sia direttamente che indirettamente per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) o altre società di capitali che investono prevalentemente in startup innovative.

Gli investimenti possono essere rappresentati da conferimenti in denaro, iscritti alla voce capitale sociale e riserva sovrapprezzo delle startup innovative o delle società di capitali, che investono prevalentemente in startup innovative, anche in seguito alla conversione di obbligazioni convertibili in azioni o quote di nuova emissione, e agli investimenti in quote degli OICR.

I conferimenti agevolabili rilevano nel periodo d’imposta in corso alla data del deposito per l’iscrizione nel registro delle imprese dell’atto costitutivo o della deliberazione di aumento del capitale sociale ovvero, se successiva, alla data del deposito dell’attestazione che l’aumento del capitale è stato eseguito in conformità agli articoli 2444 e 2481-bis cod. civ.. I conferimenti derivanti dalla conversione di obbligazioni convertibili, invece, rilevano nel periodo d’imposta in corso alla data in cui ha effetto la conversione.

Per maggiori dettagli concernenti la misura dell’agevolazione e i beneficiari si rimanda, invece, al precedente articolo citato nel primo paragrafo.

Avv. Marco De Paolis
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