Mese: febbraio 2016

Confermati gli incentivi fiscali nel 2016 per gli investitori in startup innovative

La Commissione Europea ha confermato che gli investitori nel capitale delle startup innovative potranno anche nel 2016 usufruire delle agevolazioni fiscali previste dalla normativa di settore (art. 29 D.l. n. 179/2012).

Come noto, per le persone fisiche l’incentivo è rappresentato da una detrazione dall’imposta lorda pari al 19% della somma investita, mentre per i soggetti passivi IRES da una deduzione dal reddito complessivo di un importo pari al 20% dei conferimenti effettuati. La percentuale di agevolazione fiscale è pari al 25% nel caso di investimenti nelle startup a vocazione sociale e al 27% per quelle in startup innovative che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico.

Ricordo che, per godere dell’incentivo fiscale, il  beneficiario deve avere effettuato conferimenti in denaro o in sede di costituzione della startup innovativa o di aumento di capitale sociale in caso di società già costituite. È stato, poi, precisato dall’Agenzia delle Entrate che le agevolazioni trovano applicazione nel caso di a) conferimenti in denaro iscritti alla voce capitale sociale e riserva da sovrapprezzo delle startup innovative o delle società di capitali che investono prevalentemente in startup innovative; b) conferimenti derivanti dalla conversione di obbligazioni convertibili in azioni o quote di nuova emissione o c) investimenti in quote degli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) che investono prevalentemente in startup innovative. Pertanto, occorre fare attenzione su come viene registrato l’investimento.

È altresì opportuno ribadire che non hanno diritto alle agevolazioni fiscali i soggetti che esercitano un’influenza notevole sulla startup innovativa, in quanto detentori di partecipazioni superiori al 30%, in termini di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria o di partecipazione al capitale o di patrimonio dell’azienda. L’Agenzia delle Entrate ha però stabilito che la predetta preclusione non può mai verificarsi per i soci fondatori poiché, prima dell’apertura della società, non possono vantare alcuna partecipazione nella costituenda startup.

L’investimento massimo, su cui calcolare la detrazione per le persone fisiche, non può eccedere l’importo di 500.000 euro. In caso di persone giuridiche l’investimento massimo deducibile non può eccedere l’importo di 1,8 milioni di euro.

Infine, pare opportuno segnalare che, per beneficiare degli incentivi fiscali, gli investitori devono presentare la seguente documentazione:
– certificazione rilasciata dalla startup innovativa, che attesti il rispetto del limite annuo di investimenti agevolabili ricevuti pari a 2,5 milioni di euro, relativamente al periodo di imposta in cui è stato effettuato l’investimento;
– copia del piano di investimento della startup innovativa, contenente informazioni dettagliate sull’oggetto della prevista attività della medesima startup innovativa, sui relativi prodotti, nonché sull’andamento, previsto o attuale, delle vendite e dei profitti;
– certificazione rilasciata dalla startup innovativa attestante l’oggetto della propria attività, per gli investimenti effettuati in startup a vocazione sociale e in startup che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico.

Avv. Marco De Paolis

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