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Startup innovative, proprietà intellettuale ed industriale – intervento 29 ottobre 2016

Metto oggi a disposizione le slide, presentate durante il mio intervento del 29 ottobre 2016 al FabLab di Villanuova sul Clisi (BS), in occasione della II^ edizione di VALLESABBIA Restart, il progetto della Regione Lombardia e della Comunità Montana di Valle Sabbia per la promozione dell’imprenditoria giovanile ed innovativa nel territorio della Valle Sabbia.

Nelle slide sono illustrate le principali disposizioni di legge sulle startup innovative, i nuovi vantaggi per queste imprese (es. costituzione senza notaio, aumento al 30% delle agevolazioni fiscali per gli investitori, azienda sponsor, credito d’imposta al 50% per ricerca e sviluppo), unitamente ad una sintesi su cosa tuteli il diritto d’autore (es. il software, le banche dati) e cosa invece sia protetto dalla proprietà industriale (es. marchi, brevetti, disegni e modelli).

Avv. Marco De Paolis
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DE PAOLIS
CONSULENZA LEGALE E SOCIETARIA
INTERNAZIONALIZZAZIONE E STARTUP
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Startup innovativa: validi i modelli di utilità industriale per l’iscrizione a sezione speciale

Per accedere al regime di startup innovativa è possibile indicare al Registro delle Imprese  come requisito i brevetti per modelli di utilità industriale. Lo ha precisato il Ministero dello Sviluppo Economico nel parere n. 111865 del 21 aprile 2016*.

Nel parere si fa riferimento all’art. 82 del codice della proprietà industriale che definisce i modelli di utilità. Si tratta dei nuovi modelli atti a conferire particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego di macchine o parti di esse, strumenti, utensili ovvero oggetti di uso in genere, quali i nuovi modelli consistenti in particolari conformazioni, disposizioni, configurazioni o combinazioni di parti.

Lo status di startup innovativa spetta quindi non solo nel caso in cui si realizzi un prodotto nuovo, ma anche quando si propone un modello di utilità con cui si migliora uno già esistente.

Avv. Marco De Paolis
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Parere del Mise n. 111865 del 21 aprile 2016

Patent box: 150 giorni per inviare gli allegati all’istanza di ruling

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il termine entro il quale è necessario presentare la documentazione da allegare all’istanza di ruling prevista per l’applicazione del regime del patent box è di 150 giorni.

Con comunicato stampa del 22 aprile 2016  è stato quindi corretto il riferimento al maggior termine di 180 giorni indicato nella prima versione della circolare n. 11/E pubblicata il 7 aprile scorso.

Avv. Marco De Paolis
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Ricerca e sviluppo nelle imprese innovative e industria 4.0 – i chiarimenti del Ministero dello Sviluppo Economico

L’innovazione di un’impresa sussiste se la stessa presenta almeno uno (startup) o due (PMI) dei tre parametri previsti dall’art. 25 del D.L. n. 179/2012 e dall’art. 4, comma 1, della L. n. 33/2015: 1) volume della spesa in ricerca e sviluppo, 2) personale qualificato, 3) possesso di beni tutelati secondo la proprietà industriale (brevetti) o intellettuale (software).

Sul terzo parametro (“titolarità, anche quale depositaria o licenziataria, di almeno una privativa industriale, relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero titolarità dei diritti relativi a un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tale privativa sia direttamente afferente all’oggetto sociale e all’attività di impresa) sono stati forniti alcuni importanti chiarimenti dal Ministero dello Sviluppo Economico:

– è startup/pmi innovativa la società che ha presentato domanda di brevetto in attesa di registrazione (parere n. 218430 del 29 ottobre 2015)

il Ministero ha dichiarato che il requisito è soddisfatto anche se la startup/pmi ha depositato formalmente un brevetto, ma è ancora in attesa della sua registrazione, in quanto il legislatore dispone che la società possa essere anche semplicemente “depositaria” di una privativa industriale.

è startup/pmi innovativa la società che ha diritti esclusivi su un software registrato (parere n. 218415 del 29 ottobre 2015)

il Ministero ha dichiarato che per “titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore” non si intende unicamente l’autore del programma, ma anche la persona fisica o giuridica titolare di diritti esclusivi sul software. Di conseguenza, aver stipulato un contratto, che consente lo sfruttamento economico in specifici Paesi del software, rende legittima la richiesta di registrazione nella sezione speciale del Registro delle imprese e conferma la sussistenza del requisito previsto dalla legge.

– è startup/pmi innovativa la società che abbia indicato un brevetto per modelli di utilità industriale quale requisito per accedere alla sezione speciale (parere n. 111865 del 21 aprile 2016)

il Ministero ha dichiarato che il modello di utilità soddisfa il requisito di cui alla lettera h) n. 3 dell’art. 25 del D.L. n. 179/2012 (ovvero, è una privativa industriale) e che, quindi, possa essere ritenuto valido per consentire alle società di accedere al registro delle startup innovative.

Con riferimento al requisito della ricerca e sviluppo il Ministero dello Sviluppo Economico ha inoltre chiarito che l’obbligo di indicazione delle spese in nota integrativa permane anche dopo l’entrata in vigore del D.lgs. n. 139/2015, che ha semplificato le modalità di redazione dei bilanci per le cd microimprese (parere n. 361851 del 17 novembre 2016).

Le precisazioni del Ministero dello Sviluppo Economico mostrano il chiaro intento di promuovere l’imprenditorialità innovativa in tutte le sue forme, di consentire lo sviluppo delle migliori idee e di sostenere lo sviluppo di brevetti e di software specie nell’ottica dell’attuazione della cd. “Industria 4.0” che, mediante lo sfruttamento dei dati e delle tecnologie digitali, punta a rendere più connessa ed efficiente l’intera catena del valore nei settori manifatturieri. Con queste indicazioni le imprese stesse possono concentrare le loro risorse in ciò che costituisce innovazione secondo la legge ed accedere alle cospicue agevolazioni previste (qui il post su Investimenti in ricerca e sviluppo: gli incentivi 2017).

Avv. Marco De Paolis
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Brevetti+2, dal 6 ottobre operativo lo sportello per le domande: ecco le istruzioni

Dalle ore 12 di martedì 6 ottobre p.v. sarà operativo lo sportello per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni del bando Brevetti+2. Con questo programma il Ministero dello Sviluppo Economico si rivolge alle PMI e agli spinoff accademici/universitari che presentano progetti per la valorizzazione economica di brevetti rilasciati dal 2013 (dal 2012 per gli spinoff). A questo link trovate il testo del bando: http://www.uibm.gov.it/attachments/Bando%20Brevetti+2.pdf.

Il bando è gestito da Invitalia. Pertanto, i candidati dovranno richiedere l’account di accesso ai servizi di Invitalia (https://appregistrazioneaccountinvitalia.invitalia.it/Pages/default.aspx) ed indicare un indirizzo di posta elettronica ordinario (non deve essere indicato un indirizzo PEC). Al termine della registrazione riceveranno un’email per la conferma dell’account e l’attivazione della registrazione.

Completate le suddette fasi preliminari, i candidati potranno accedere alla procedura on line per l’inserimento del project plan e della documentazione richiesta, da firmare digitalmente da parte del legale rappresentante dell’impresa richiedente, all’atto della spedizione. Entro 30 giorni dall’assegnazione del protocollo elettronico, il project plan, unitamente agli allegati richiesti, deve essere inviato, esclusivamente a mezzo PEC, all’indirizzo brevettiplus@pec.invitalia.it.

Le domande saranno esaminate in base all’ordine di arrivo. Sarà quindi opportuno essere celeri nella predisposizione dei materiali richiesti per avere più opportunità di ricevere quanto stanziato dal bando.

Avv. Marco De Paolis
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CHIARIMENTI SULL’APPLICAZIONE DEL PATENT BOX

L’Investment Compact, nella sua versione definitiva (Legge n. 33/2015, di conversione del Decreto Legge n. 3/2015), ha confermato il Patent box, il nuovo regime opzionale di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall’utilizzo di alcune tipologie di beni immateriali, conseguiti da società ed enti commerciali svolgenti attività di ricerca e sviluppo, che consente, con decorrenza dall’1 gennaio 2015, di beneficiare dell’esclusione, dalla base imponibile delle imposte sui redditi e dell’IRAP, di una quota pari al 30% del reddito derivante dall’utilizzo indiretto di opere dell’ingegno, marchi e brevetti. La predetta quota di detassazione sarà pari al 40% nel 2016 e al 50% (a regime) dal 2017.

L’agevolazione spetta anche in caso di utilizzo diretto dei beni immateriali nell’attività d’impresa. In tale ipotesi, il reddito figurativo derivante dallo sfruttamento delle attività è detassato in misura corrispondente al contributo economico apportato da tali beni nella produzione del reddito complessivo, la cui determinazione dovrà essere preventivamente concordata con l’Agenzia delle Entrate attraverso una procedura di ruling.

Il Patent box, originariamente applicabile ai marchi d’impresa solo se funzionalmente equivalenti ai brevetti, è oggi in vigore anche quelli commerciali.

L’ammontare dell’agevolazione è determinato in base al rapporto tra i costi di ricerca e sviluppo sostenuti per il mantenimento, l’accrescimento e lo sviluppo del bene. L’Investment Compact include tra i costi agevolati anche quelli per attività di ricerca e sviluppo affidata in outsourcing (ad università, enti di ricerca o imprese esterne) e quelli sostenuti per l’acquisizione dei beni immateriali ammissibili al beneficio. Resta da definire il criterio di collegamento tra le attività di ricerca e sviluppo e il bene immateriale. In attesa del decreto del Ministero dello Sviluppo economico, di concerto con quello dell’Economia, in merito alla circostanza se le spese di ricerca agevolabili siano riferibili anche ai prodotti commercializzati sotto le vesti del marchio ovvero soltanto al marchio stesso, dalle relazioni tecniche del Ministero dello Sviluppo, si deduce che non si useranno come parametro né la normativa del credito d’imposta né il regolamento UE n. 651/2014 sugli aiuti compatibili con il mercato interno, ma le linee guida OCSE, che tengono in considerazione non solo i costi della ricerca e sviluppo in senso stretto ma anche quelli dell’innovazione legati a marchi, disegni o modelli.

È stato altresì oggetto di revisione il rapporto per calcolare la percentuale massima di detassazione dei redditi derivanti dallo sfruttamento dei beni immateriali agevolabili, con la previsione di un incremento di un ulteriore 30% del numeratore, correlato alle spese sostenute per l’acquisizione di beni immateriali ovvero per i costi sostenuti in outsourcing con le società del gruppo. Pertanto, al numeratore del rapporto va inclusa la totalità delle spese di ricerca, rilevanti ai fini fiscali, sostenute in proprio e di quelle commissionate a soggetti terzi (es. Università ed enti di ricerca esterni), per le quali vi è un riconoscimento integrale. Questo valore va incrementato delle eventuali spese qualificate, rilevanti ai fini fiscali, sostenute per l’acquisizione dei beni immateriali o per contratti stipulati con società del gruppo fino a un massimo del 30%.

Il denominatore del rapporto è, invece, costituito dalla totalità delle spese sostenute relative allo stesso bene. Il beneficio della detassazione sarà pieno, nella misura massima stabilita dalla norma (ossia il 50% del reddito), se le spese con riconoscimento parziale non eccedono il 30% delle altre spese; qualora le prime spese superino tale limite, vi sarà una riduzione proporzionale del beneficio crescente con l’aumentare di dette spese rispetto alle altre.

Con le disposizioni attuative del decreto del Ministero dello Sviluppo economico, di concerto con quello dell’Economia, si dovrà inoltre precisare se il calcolo dell’agevolazione dovrà essere eseguito con riferimento ad ogni singolo marchio o brevetto o in modo cumulativo per anno di riferimento, nonché se i costi debbano essere sostenuti nell’anno in cui si intende beneficiare dell’agevolazione.

Infine, va ricordato che l’opzione per l’applicazione del Patent box ha validità per 5 esercizi ed è irrevocabile. Decorso il quinquennio di applicazione sarà possibile di rinnovare il regime opzionale.

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