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Startup innovative, proprietà intellettuale ed industriale – intervento 29 ottobre 2016

Metto oggi a disposizione le slide, presentate durante il mio intervento del 29 ottobre 2016 al FabLab di Villanuova sul Clisi (BS), in occasione della II^ edizione di VALLESABBIA Restart, il progetto della Regione Lombardia e della Comunità Montana di Valle Sabbia per la promozione dell’imprenditoria giovanile ed innovativa nel territorio della Valle Sabbia.

Nelle slide sono illustrate le principali disposizioni di legge sulle startup innovative, i nuovi vantaggi per queste imprese (es. costituzione senza notaio, aumento al 30% delle agevolazioni fiscali per gli investitori, azienda sponsor, credito d’imposta al 50% per ricerca e sviluppo), unitamente ad una sintesi su cosa tuteli il diritto d’autore (es. il software, le banche dati) e cosa invece sia protetto dalla proprietà industriale (es. marchi, brevetti, disegni e modelli).

Avv. Marco De Paolis
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DE PAOLIS
CONSULENZA LEGALE E SOCIETARIA
INTERNAZIONALIZZAZIONE E STARTUP
Piazzetta Monsignor Almici, 13
25124 Brescia
T. +39 030 2421245
F. +39 030 2449678
E. marco.depaolis@studiomarcodepaolis.it

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Applicazione del patent box alle royalties derivanti dalla distribuzione di software registrato

Siete una società che ha sviluppato un software e l’ha registrato presso il Pubblico Registro tenuto dalla SIAE? Distribuite il software, in Italia o all’estero, ricevendo in cambio delle royalties? Avete anche voi l’opportunità di beneficiare delle agevolazioni previste dal patent box. 

Il patent box, disciplinato dalla Legge n. 190/2014 e dal D.l. n. 3/2015, come abbiamo già segnalato, offre alle imprese un’agevolazione fiscale per brevetti, marchi, software protetti da copyright, disegni, modelli e know-how tutelabili ai fini di legge. È infatti riconosciuta un’esenzione, ai fini Ires ed Irap, dei redditi, derivanti dall’utilizzo diretto o dalla concessione in uso a terzi (è il caso sopra citato) o dalla vendita dei predetti beni immateriali, realizzati dalle aziende, sia direttamente che, attraverso contratti di ricerca stipulati con altre società, università o enti di ricerca e organismi equiparati.

Come si calcola il beneficio fiscale? Qualora il software sia concesso a terzi in licenza d’uso, il reddito è costituito dai relativi canoni conseguiti al netto dei costi, diretti e indiretti, ad essi connessi di competenza del periodo d’imposta. La quota di reddito agevolabile si calcola sulla base del rapporto tra i costi di attività di ricerca e sviluppo sostenuti direttamente o tramite Università e società terze per il mantenimento, l’accrescimento e lo sviluppo del bene immateriale (cd. costi qualificati) e i costi complessivi afferenti il bene medesimo (cd. costi complessivi).

Sono, nel nostro caso, costi di ricerca e sviluppo quelli inerenti alla realizzazione del software protetto da copyright, le ricerche di mercato, l’adozione di sistemi anticontraffazione, il marketing e la pubblicità.

Determinato il reddito agevolabile, questo dato deve essere moltiplicato per un coefficiente, che, per il periodo 2015-2017, si calcola computando tutti i costi qualificati e complessivi sostenuti nell’esercizio e nei 3 precedenti senza distinzione per singolo bene. Per il 2015 si considereranno, pertanto, i costi, qualificati e complessivi, di competenza degli anni 2012, 2013, 2014 e 2015. Dal 2018 il coefficiente andrà, invece, calcolato per singolo bene guardando ai relativi costi qualificati e complessivi degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018.

Avv. Marco De Paolis
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PMI innovative: nelle spese di ricerca e sviluppo anche le immobilizzazioni immateriali

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito, con il parere n. 155175 del 3 settembre u.s., un utile chiarimento alle PMI interessate all’iscrizione nella sezione del Registro delle Imprese con la qualifica di “PMI innovative”.

Si precisa che le immobilizzazioni immateriali (sono disciplinate dall’art. 2424 cod. civ. e sono rappresentante, ad esempio, dai 1) costi di impianto e di ampliamento; 2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità; 3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno; 4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili) rientrano tra le attività di ricerca e sviluppo da computare ai fini del conseguimento del suddetto requisito necessario per il riconoscimento di PMI innovative e, per analogia, di startup innovative.

Per completezza alleghiamo il testo del parere ministeriale: MISE_parere155175 pdf.

Avv. Marco De Paolis
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CHIARIMENTI SULL’APPLICAZIONE DEL PATENT BOX

L’Investment Compact, nella sua versione definitiva (Legge n. 33/2015, di conversione del Decreto Legge n. 3/2015), ha confermato il Patent box, il nuovo regime opzionale di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall’utilizzo di alcune tipologie di beni immateriali, conseguiti da società ed enti commerciali svolgenti attività di ricerca e sviluppo, che consente, con decorrenza dall’1 gennaio 2015, di beneficiare dell’esclusione, dalla base imponibile delle imposte sui redditi e dell’IRAP, di una quota pari al 30% del reddito derivante dall’utilizzo indiretto di opere dell’ingegno, marchi e brevetti. La predetta quota di detassazione sarà pari al 40% nel 2016 e al 50% (a regime) dal 2017.

L’agevolazione spetta anche in caso di utilizzo diretto dei beni immateriali nell’attività d’impresa. In tale ipotesi, il reddito figurativo derivante dallo sfruttamento delle attività è detassato in misura corrispondente al contributo economico apportato da tali beni nella produzione del reddito complessivo, la cui determinazione dovrà essere preventivamente concordata con l’Agenzia delle Entrate attraverso una procedura di ruling.

Il Patent box, originariamente applicabile ai marchi d’impresa solo se funzionalmente equivalenti ai brevetti, è oggi in vigore anche quelli commerciali.

L’ammontare dell’agevolazione è determinato in base al rapporto tra i costi di ricerca e sviluppo sostenuti per il mantenimento, l’accrescimento e lo sviluppo del bene. L’Investment Compact include tra i costi agevolati anche quelli per attività di ricerca e sviluppo affidata in outsourcing (ad università, enti di ricerca o imprese esterne) e quelli sostenuti per l’acquisizione dei beni immateriali ammissibili al beneficio. Resta da definire il criterio di collegamento tra le attività di ricerca e sviluppo e il bene immateriale. In attesa del decreto del Ministero dello Sviluppo economico, di concerto con quello dell’Economia, in merito alla circostanza se le spese di ricerca agevolabili siano riferibili anche ai prodotti commercializzati sotto le vesti del marchio ovvero soltanto al marchio stesso, dalle relazioni tecniche del Ministero dello Sviluppo, si deduce che non si useranno come parametro né la normativa del credito d’imposta né il regolamento UE n. 651/2014 sugli aiuti compatibili con il mercato interno, ma le linee guida OCSE, che tengono in considerazione non solo i costi della ricerca e sviluppo in senso stretto ma anche quelli dell’innovazione legati a marchi, disegni o modelli.

È stato altresì oggetto di revisione il rapporto per calcolare la percentuale massima di detassazione dei redditi derivanti dallo sfruttamento dei beni immateriali agevolabili, con la previsione di un incremento di un ulteriore 30% del numeratore, correlato alle spese sostenute per l’acquisizione di beni immateriali ovvero per i costi sostenuti in outsourcing con le società del gruppo. Pertanto, al numeratore del rapporto va inclusa la totalità delle spese di ricerca, rilevanti ai fini fiscali, sostenute in proprio e di quelle commissionate a soggetti terzi (es. Università ed enti di ricerca esterni), per le quali vi è un riconoscimento integrale. Questo valore va incrementato delle eventuali spese qualificate, rilevanti ai fini fiscali, sostenute per l’acquisizione dei beni immateriali o per contratti stipulati con società del gruppo fino a un massimo del 30%.

Il denominatore del rapporto è, invece, costituito dalla totalità delle spese sostenute relative allo stesso bene. Il beneficio della detassazione sarà pieno, nella misura massima stabilita dalla norma (ossia il 50% del reddito), se le spese con riconoscimento parziale non eccedono il 30% delle altre spese; qualora le prime spese superino tale limite, vi sarà una riduzione proporzionale del beneficio crescente con l’aumentare di dette spese rispetto alle altre.

Con le disposizioni attuative del decreto del Ministero dello Sviluppo economico, di concerto con quello dell’Economia, si dovrà inoltre precisare se il calcolo dell’agevolazione dovrà essere eseguito con riferimento ad ogni singolo marchio o brevetto o in modo cumulativo per anno di riferimento, nonché se i costi debbano essere sostenuti nell’anno in cui si intende beneficiare dell’agevolazione.

Infine, va ricordato che l’opzione per l’applicazione del Patent box ha validità per 5 esercizi ed è irrevocabile. Decorso il quinquennio di applicazione sarà possibile di rinnovare il regime opzionale.

Avv. Marco De Paolis
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