Applicazione del patent box alle royalties derivanti dalla distribuzione di software registrato

Siete una società che ha sviluppato un software e l’ha registrato presso il Pubblico Registro tenuto dalla SIAE? Distribuite il software, in Italia o all’estero, ricevendo in cambio delle royalties? Avete anche voi l’opportunità di beneficiare delle agevolazioni previste dal patent box. 

Il patent box, disciplinato dalla Legge n. 190/2014 e dal D.l. n. 3/2015, come abbiamo già segnalato, offre alle imprese un’agevolazione fiscale per brevetti, marchi, software protetti da copyright, disegni, modelli e know-how tutelabili ai fini di legge. È infatti riconosciuta un’esenzione, ai fini Ires ed Irap, dei redditi, derivanti dall’utilizzo diretto o dalla concessione in uso a terzi (è il caso sopra citato) o dalla vendita dei predetti beni immateriali, realizzati dalle aziende, sia direttamente che, attraverso contratti di ricerca stipulati con altre società, università o enti di ricerca e organismi equiparati.

Come si calcola il beneficio fiscale? Qualora il software sia concesso a terzi in licenza d’uso, il reddito è costituito dai relativi canoni conseguiti al netto dei costi, diretti e indiretti, ad essi connessi di competenza del periodo d’imposta. La quota di reddito agevolabile si calcola sulla base del rapporto tra i costi di attività di ricerca e sviluppo sostenuti direttamente o tramite Università e società terze per il mantenimento, l’accrescimento e lo sviluppo del bene immateriale (cd. costi qualificati) e i costi complessivi afferenti il bene medesimo (cd. costi complessivi).

Sono, nel nostro caso, costi di ricerca e sviluppo quelli inerenti alla realizzazione del software protetto da copyright, le ricerche di mercato, l’adozione di sistemi anticontraffazione, il marketing e la pubblicità.

Determinato il reddito agevolabile, questo dato deve essere moltiplicato per un coefficiente, che, per il periodo 2015-2017, si calcola computando tutti i costi qualificati e complessivi sostenuti nell’esercizio e nei 3 precedenti senza distinzione per singolo bene. Per il 2015 si considereranno, pertanto, i costi, qualificati e complessivi, di competenza degli anni 2012, 2013, 2014 e 2015. Dal 2018 il coefficiente andrà, invece, calcolato per singolo bene guardando ai relativi costi qualificati e complessivi degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018.

Avv. Marco De Paolis
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DE PAOLIS
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