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Brevetti+2, dal 6 ottobre operativo lo sportello per le domande: ecco le istruzioni

Dalle ore 12 di martedì 6 ottobre p.v. sarà operativo lo sportello per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni del bando Brevetti+2. Con questo programma il Ministero dello Sviluppo Economico si rivolge alle PMI e agli spinoff accademici/universitari che presentano progetti per la valorizzazione economica di brevetti rilasciati dal 2013 (dal 2012 per gli spinoff). A questo link trovate il testo del bando: http://www.uibm.gov.it/attachments/Bando%20Brevetti+2.pdf.

Il bando è gestito da Invitalia. Pertanto, i candidati dovranno richiedere l’account di accesso ai servizi di Invitalia (https://appregistrazioneaccountinvitalia.invitalia.it/Pages/default.aspx) ed indicare un indirizzo di posta elettronica ordinario (non deve essere indicato un indirizzo PEC). Al termine della registrazione riceveranno un’email per la conferma dell’account e l’attivazione della registrazione.

Completate le suddette fasi preliminari, i candidati potranno accedere alla procedura on line per l’inserimento del project plan e della documentazione richiesta, da firmare digitalmente da parte del legale rappresentante dell’impresa richiedente, all’atto della spedizione. Entro 30 giorni dall’assegnazione del protocollo elettronico, il project plan, unitamente agli allegati richiesti, deve essere inviato, esclusivamente a mezzo PEC, all’indirizzo brevettiplus@pec.invitalia.it.

Le domande saranno esaminate in base all’ordine di arrivo. Sarà quindi opportuno essere celeri nella predisposizione dei materiali richiesti per avere più opportunità di ricevere quanto stanziato dal bando.

Avv. Marco De Paolis
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DE PAOLIS
CONSULENZA LEGALE E SOCIETARIA
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CHIARIMENTI SULL’APPLICAZIONE DEL PATENT BOX

L’Investment Compact, nella sua versione definitiva (Legge n. 33/2015, di conversione del Decreto Legge n. 3/2015), ha confermato il Patent box, il nuovo regime opzionale di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall’utilizzo di alcune tipologie di beni immateriali, conseguiti da società ed enti commerciali svolgenti attività di ricerca e sviluppo, che consente, con decorrenza dall’1 gennaio 2015, di beneficiare dell’esclusione, dalla base imponibile delle imposte sui redditi e dell’IRAP, di una quota pari al 30% del reddito derivante dall’utilizzo indiretto di opere dell’ingegno, marchi e brevetti. La predetta quota di detassazione sarà pari al 40% nel 2016 e al 50% (a regime) dal 2017.

L’agevolazione spetta anche in caso di utilizzo diretto dei beni immateriali nell’attività d’impresa. In tale ipotesi, il reddito figurativo derivante dallo sfruttamento delle attività è detassato in misura corrispondente al contributo economico apportato da tali beni nella produzione del reddito complessivo, la cui determinazione dovrà essere preventivamente concordata con l’Agenzia delle Entrate attraverso una procedura di ruling.

Il Patent box, originariamente applicabile ai marchi d’impresa solo se funzionalmente equivalenti ai brevetti, è oggi in vigore anche quelli commerciali.

L’ammontare dell’agevolazione è determinato in base al rapporto tra i costi di ricerca e sviluppo sostenuti per il mantenimento, l’accrescimento e lo sviluppo del bene. L’Investment Compact include tra i costi agevolati anche quelli per attività di ricerca e sviluppo affidata in outsourcing (ad università, enti di ricerca o imprese esterne) e quelli sostenuti per l’acquisizione dei beni immateriali ammissibili al beneficio. Resta da definire il criterio di collegamento tra le attività di ricerca e sviluppo e il bene immateriale. In attesa del decreto del Ministero dello Sviluppo economico, di concerto con quello dell’Economia, in merito alla circostanza se le spese di ricerca agevolabili siano riferibili anche ai prodotti commercializzati sotto le vesti del marchio ovvero soltanto al marchio stesso, dalle relazioni tecniche del Ministero dello Sviluppo, si deduce che non si useranno come parametro né la normativa del credito d’imposta né il regolamento UE n. 651/2014 sugli aiuti compatibili con il mercato interno, ma le linee guida OCSE, che tengono in considerazione non solo i costi della ricerca e sviluppo in senso stretto ma anche quelli dell’innovazione legati a marchi, disegni o modelli.

È stato altresì oggetto di revisione il rapporto per calcolare la percentuale massima di detassazione dei redditi derivanti dallo sfruttamento dei beni immateriali agevolabili, con la previsione di un incremento di un ulteriore 30% del numeratore, correlato alle spese sostenute per l’acquisizione di beni immateriali ovvero per i costi sostenuti in outsourcing con le società del gruppo. Pertanto, al numeratore del rapporto va inclusa la totalità delle spese di ricerca, rilevanti ai fini fiscali, sostenute in proprio e di quelle commissionate a soggetti terzi (es. Università ed enti di ricerca esterni), per le quali vi è un riconoscimento integrale. Questo valore va incrementato delle eventuali spese qualificate, rilevanti ai fini fiscali, sostenute per l’acquisizione dei beni immateriali o per contratti stipulati con società del gruppo fino a un massimo del 30%.

Il denominatore del rapporto è, invece, costituito dalla totalità delle spese sostenute relative allo stesso bene. Il beneficio della detassazione sarà pieno, nella misura massima stabilita dalla norma (ossia il 50% del reddito), se le spese con riconoscimento parziale non eccedono il 30% delle altre spese; qualora le prime spese superino tale limite, vi sarà una riduzione proporzionale del beneficio crescente con l’aumentare di dette spese rispetto alle altre.

Con le disposizioni attuative del decreto del Ministero dello Sviluppo economico, di concerto con quello dell’Economia, si dovrà inoltre precisare se il calcolo dell’agevolazione dovrà essere eseguito con riferimento ad ogni singolo marchio o brevetto o in modo cumulativo per anno di riferimento, nonché se i costi debbano essere sostenuti nell’anno in cui si intende beneficiare dell’agevolazione.

Infine, va ricordato che l’opzione per l’applicazione del Patent box ha validità per 5 esercizi ed è irrevocabile. Decorso il quinquennio di applicazione sarà possibile di rinnovare il regime opzionale.

Avv. Marco De Paolis
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L’Investment Compact è legge: queste in via definitiva le novità per startup e pmi innovative

Ieri è stato definitivamente convertito in legge il D.L. 24 gennaio 2015, n. 3 (cd. Investment Compact). Quali sono le misure che sono state confermate e che da oggi possono essere applicate alle pmi ed alle startup innovative?

La più interessante novità prevista dal decreto legge è stata l’introduzione della qualifica di “PMI innovative”. Nel corso dell’iter di conversione l’articolo 4 del decreto legge, che disciplina la PMI innovativa, è stato però più volte rimaneggiato. Cosa prevede ora? In primo luogo, è stato precisato la PMI innovativa deve essere una  società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, le cui azioni non siano quotate su un mercato regolamentato. In secondo luogo, si è precisato il requisito del volume di spesa in ricerca e sviluppo, includendo nel calcolo anche le spese per l’acquisto di tecnologia ad alto contenuto innovativo, ed estromettendo sia le spese per l’acquisto che quelle per la locazione di beni immobili.

Possono, quindi, qualificarsi come “PMI innovative” le PMI (come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE, vale a dire le imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro), che sono costituite sotto forma di società di capitali, anche in forma cooperativa e che possiedono i seguenti requisiti: a) residenza in Italia o in uno degli Stati Membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo, purché abbiano una sede produttiva o una filiale in Italia; b) certificazione dell’ultimo bilancio e dell’eventuale bilancio consolidato redatto da soggetti revisori contabili; c) azioni non sono quotate in un mercato regolamentato; d) assenza di iscrizione nel registro speciale previsto per le start-up innovative e l’incubatore certificato.

Il carattere innovativo per le PMI è dimostrato, secondo la legge di conversione, dalla sussistenza di almeno 2 dei seguenti aspetti:
1) volume di spesa in ricerca, sviluppo e innovazione in misura uguale o superiore al 3% della maggiore entità tra costo e valore totale della produzione delle PMI innovative;
2) impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al quinto della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un’università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all’estero, ovvero, in percentuale uguale o superiore a un terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale ai sensi dell’articolo 3 del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270;
3) titolarità, anche quali depositarie o licenziatarie di almeno una privativa industriale, relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero titolarità dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tale privativa sia direttamente afferente all’oggetto sociale e all’attività di impresa.

La legge di conversione precisa, inoltre, che gli incentivi fiscali in favore di persone fisiche e persone giuridiche, che intendono investire nel capitale sociale delle PMI innovative (art. 29 del DL n. 179/2012), sono riconosciuti alle imprese innovative costituite da meno di 7 anni dalla loro prima vendita commerciale. Questi incentivi fiscali sono estesi anche alle PMI innovative, che operano sul mercato da più di 7 anni dalla prima vendita commerciale, a condizione che presentino un piano di sviluppo dei prodotti, servizi o processi nuovi nel settore interessato. Il piano di sviluppo deve essere valutato e approvato da un organismo indipendente di valutazione espressione dell’associazionismo imprenditoriale, ovvero da un organismo pubblico.

Alle PMI innovative non viene concesso il beneficio dell’esonero dal pagamento dei diritti di segreteria dovuti per adempimenti relativi alle iscrizioni nel registro delle imprese nonché del diritto annuale dovuto alle camere di commercio.

Infine, alle PMI innovative è estesa la possibilità di utilizzare i portali di equity crowdfunding. Di particolare rilievo è la precisazione che, a raccogliere capitale con questo strumento, potranno essere anche gli Organismi di investimento collettivo del risparmio e le società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative e in PMI innovative (ad es., i fondi di Venture Capital).

Venendo alle start up innovative, la legge di conversione estende a 60 mesi dalla data di costituzione il limite temporale entro cui una società può avere questa qualifica. Conseguentemente, è riconosciuto fino al quinto anno, dopo l’iscrizione alla sezione speciale del registro delle imprese, l’esonero dal pagamento dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria nonché dal pagamento del diritto annuale dovuto alle camere di commercio.

Sono stati infine definiti alcuni requisiti di forma per l’atto costitutivo delle start up innovative e degli incubatori certificati, introducendo la possibilità di costituire la società con firma elettronica attraverso un atto notarile tipizzato senza firma del notaio.

In conclusione, meritano di essere citate le modifiche alla disciplina del Fondo di garanzia PMI. Dalla legge di conversione viene circoscritta alla sola garanzia diretta la limitazione del rilascio della garanzia del Fondo alle operazioni finanziarie di nuova concessione o erogazione. È stata invece estesa l’operatività del Fondo anche alle imprese di assicurazione per le attività di finanziamento diverse dal rilascio di garanzia, effettuate esclusivamente nei confronti di soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle microimprese, nonché agli organismi di investimento collettivo del risparmio.

Avv. Marco De Paolis
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Pmi innovative: questi gli emendamenti all’Investment Compact

Il Decreto Legge n. 3/2015 (cd. Investment Compact) è giunto all’attenzione della Camera per l’iter di conversione e il nuovo testo prevede alcuni emendamenti che riguarderanno il nuovo status societario delle pmi innovative.

Vediamo quali sono le modifiche rispetto alla versione originaria approvata dal Governo.

Il nuovo testo chiarisce, in primo luogo, che sono solo le società di capitali, anche in forma cooperativa, non quotate in un mercato regolamentato, i soggetti candidabili alla qualifica di pmi innovativa.

Di maggior rilievo è la seconda precisazione inerente ad uno dei requisiti opzionali per diventare PMI innovativa. L’emendamento stabilisce che, ai fini della determinazione del volume di spese, oltre che a quelle in ricerca e sviluppo, devono essere prese in considerazione anche quelle in innovazione.

Le agevolazioni fiscali a chi investe nelle PMI innovative sono applicabili sia alle pmi che operano sul mercato da meno di 7 anni dalla loro prima vendita commerciale sia alle pmi presenti sul mercato da più di 7 anni dalla prima vendita commerciale purché presentino un piano di sviluppo di prodotti, servizi o processi nuovi o sensibilmente migliorati rispetto allo stato dell’arte del loro settore. Il piano di sviluppo dovrà essere valutato e approvato da un organismo indipendente di valutazione, espressione dell’associazionismo imprenditoriale, ovvero da un organismo pubblico, che sarà individuato mediante un decreto del Ministero dell’economia e delle finanze da emanare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico. Si modifica, quindi, la versione originaria del decreto legge in cui si menzionavano solo le PMI innovative costituite da non oltre 7 anni.

Il nuovo testo obbliga, inoltre, le PMI innovative (nel decreto erano esentate) al pagamento dei diritti di segreteria per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel Registro delle imprese, nonché del diritto annuale dovuto in favore delle Camere di Commercio.

È infine confermato il deposito di apposita autocertificazione per l’iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese, da istituire presso le Camere di Commercio. Nel documento, la pmi richiedente l’iscrizione dovrà indicare a) ragione sociale e codice fiscale; b) data e luogo di costituzione, nome e indirizzo del notaio; c) sede principale ed eventuali sedi periferiche; c) oggetto sociale; d) breve descrizione dell’attività svolta, comprese l’attività e le spese in ricerca e sviluppo; e) elenco dei soci; f) elenco delle società partecipate; g) titoli di studio ed esperienze professionali dei soci e del personale la cui prestazione lavorativa è connessa all’attività innovativa delle PMI, esclusi eventuali dati sensibili; h) relazioni professionali, di collaborazione o commerciali con incubatori certificati, investitori istituzionali e professionali, università e centri di ricerca; i) ultimo bilancio depositato nello standard XBRL; l) elenco dei diritti di privativa su proprietà industriale e intellettuale; m) numero di dipendenti; n) sito internet.

Avv. Marco De Paolis
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PMI innovativa e startup innovativa: il punto su requisiti di legge e agevolazioni

Con l’obiettivo di sostenere la competitività del tessuto produttivo nazionale favorendo l’innovazione tecnologica all’interno di un più ampio numero di imprese, il cd. Investment Compact (Decreto Legge 24 gennaio 2015, n. 3) ha introdotto, all’articolo 4, una nuova categoria aziendale, la pmi innovativa, disponendo che a questa siano estese alcune delle agevolazioni riservate alle startup innovative così come disciplinate ai sensi del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 (“Decreto Crescita 2.0”), convertito con Legge 17 dicembre 2012, n. 221.

i requisiti di legge della pmi innovativa e della startup innovativa

PMI INNOVATIVA STARTUP INNOVATIVA
società di capitali, costituita anche in forma cooperativa società di capitali, costituita anche in forma cooperativa
non quotata non quotata
con sede legale o filiale in Italia con sede legale o filiale in Italia
non sono previsti vincoli temporali; tuttavia, dovendo possedere almeno un bilancio certificato, non è una società di nuova costituzione. è di nuova costituzione o è attiva da non più di 48 mesi dalla data di presentazione della domanda per l’iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese.
ha meno di 250 dipendenti ed un fatturato annuo inferiore a € 50 milioni o un attivo dello stato patrimoniale inferiore a € 43 milioni (Raccomandazione n. 2003/361/CE). il totale del valore della produzione annua non è superiore a € 5 milioni.
non ha il divieto di distribuzione degli utili. non dà o non ha distribuito utili.
non ha limitazioni inerenti all’oggetto sociale. ha come oggetto esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico.
criteri opzionali per rilevare il carattere di innovazione tecnologica (almeno 2 su 3)

1.     3% del maggiore tra costi e valore totale riguarda attività di R&S;

2.     team è formato per 1/5 da dottori di ricerca, dottorandi o ricercatori con 3 anni di esperienza, oppure, per 1/3 da personale in possesso di laurea magistrale;

3.     è titolare, anche quale depositaria o licenziataria, di una privativa industriale (brevetto) inerente ad una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto, a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale oppure titolare di software registrato.

Criteri opzionali per rilevare il carattere di innovazione tecnologica (almeno 1 su 3)1.     15% del maggiore tra costi e valore totale riguarda attività di R&S;

1.     team è formato per 1/3 da dottori di ricerca, dottorandi o ricercatori con 3 anni di esperienza, oppure, per 2/3 da personale in possesso di laurea magistrale;

2.     è depositaria o licenziataria di privativa industriale, oppure titolare di software registrato.

le agevolazioni della pmi innovativa e della startup innovativa

MISURA DI SOSTEGNO PMI INNOVATIVA STARTUP INNOVATIVA
Obbligo di iscrizione in una sezione speciale del Registro delle imprese, accessibile mediante autocertificazione, soggetta a aggiornamento semestrale delle informazioni e regime speciale di pubblicità per favorire un monitoraggio e controllo diffuso e stimolare il dibattito pubblico sull’innovazione
Dilatazione nell’applicabilità del regime delle perdite
Possibilità di creare diritti di voto asimmetrici
Non applicabilità della disciplina sulle società di comodo
Esonero da imposta di bollo e diritti di segreteria per l’iscrizione al registro delle imprese e da diritti annuali di segreteria
Esonero da imposta di bollo e diritti di segreteria per il deposito di qualsiasi atto in camera di commercio No(a patto che l’Agenzia delle Entrate non si esprima per l’applicabilità della stessa interpretazione estensiva anche alla pmi innovativa) Sì(interpretazione estensiva offerta dalla circolare 16/E 11 giugno 2014, Agenzia delle Entrate)
Facoltà di remunerazione con piani di incentivazione in equity con esonero da imposizione sul reddito
Accesso fast-track e riserva nel plafond per il credito d’imposta del 35% per le assunzioni di personale altamente qualificato No
Disciplina del lavoro su misura (possibilità di utilizzare contratti a tempo determinato della durata minima di 6 mesi, massima di 36, rinnovabili senza soluzione di continuità, per un periodo massimo di 48 mesi, al termine del quale si devono trasformare in contratti a tempo indeterminato) No
Incentivi fiscali agli investimenti Sì(7 anni)
Maggiorazione negli incentivi agli investimenti per imprese a vocazione sociale o attive in ambito energetico No
Accesso all’Equity Crowdfunding
Accesso semplificato al Fondo di Garanzia (garanzia gratuita e concessa secondo modalità semplificate sull’80% del prestito concesso da banca)
Italia Startup Visa e Italia Startup Hub No
Sostegno ad hoc da parte dell’Agenzia ICE
Invitalia Smart & Start No
Esonero dalla disciplina ordinaria del fallimento No

I benefici assegnati alla pmi innovativa non conoscono alcuna delimitazione temporale. Questa regola conosce una sola eccezione ovvero le agevolazioni fiscali agli investimenti che hanno una durata massima di 7 anni. Le agevolazioni della startup innovativa si applicano invece per 5 anni.

Avv. Marco De Paolis
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CREARE VALORE CON IL PASSAGGIO AZIENDALE ALLE NUOVE GENERAZIONI DELLA FAMIGLIA

Il passaggio generazionale può rappresentare, se correttamente pianificato e gestito, una delle fasi di maggior valore per garantire lo sviluppo futuro di un’impresa familiare.

È ormai sempre più sentita l’esigenza di trovare una valida soluzione alla continuità d’impresa in cui possano trovare il giusto equilibrio la figura dell’imprenditore fondatore o della generazione uscente e i discendenti. Occorre, infatti, costruire un efficace compromesso tra le istanze del primo, che si considera punto di forza in virtù delle sue capacità personali e del suo senso di immedesimazione nell’impresa, e dei secondi potenzialmente capaci di introdurre nuovi valori, metodi e competenze di gestione adatti a garantire la competitività futura dell’azienda di famiglia.

Ma quali sono gli ingredienti essenziali per realizzare questo compromesso in modo positivo? Dal confronto professionale con gli imprenditori sono emersi i seguenti:

1. coesione familiare intesa come solidità nei rapporti tra i vari rami delle famiglie inserite nel contesto aziendale e nella condivisa convergenza di tutti sugli obiettivi di medio-lungo periodo;

2. attività d’impresa svolta in settori d’eccellenza o orientata all’export, circostanza che favorisce volumi d’affari e marginalità apprezzabili, da cui si ricavano una maggiore solidità economico-finanziaria ed una conseguente maggiore propensione ad accettare i cambiamenti da parte della vecchia generazione in quanto l’impresa è in grado di gestirli;

3. formazione globale ed internazionale della nuova generazione: un’adeguata scolarità, non esclusivamente economica, unita ad esperienze all’estero, favorisce l’acquisizione di più ampie conoscenze che possono essere utili all’impresa. Questa circostanza è tanto più valida nel nostro tessuto imprenditoriale dove si tende a focalizzare la formazione aziendale della nuova generazione sulla produzione. Pertanto, la formazione della nuova generazione sarà determinante per consentire a quest’ultima di contribuire in modo significativo all’innovazione ed alla competitività dell’impresa, non solo se sarà sul prodotto, ma anche e soprattutto se si concentrerà sul processo o sul mercato. La conoscenza del prodotto è una condizione necessaria ma non sufficiente per lo sviluppo futuro dell’impresa. È opportuno che ogni familiare abbia un ruolo specifico e indipendente rispetto agli altri componenti in modo da non creare sovrapposizioni che potrebbero generare attriti personali che coinvolgono, inevitabilmente, anche l’impresa. È consigliabile quindi che non ci siano persone in azienda con formazione e deleghe simili;

4. il management, punto di forza, quando si tratta di trovare un equilibrio negli  interessi divergenti tra famiglia/impresa che emergono in un passaggio generazionale imposto da eventi traumatici (es. morte dell’imprenditore) o qualora si vogliano introdurre sistemi di amministrazione ed organizzazione più funzionali ad una struttura complessa e articolata, promuovendo la separazione della proprietà-azionista dalla gestione;

5. apertura del capitale a soggetti esterniuna garanzia di continuità nel caso in cui la nuova generazione, pur essendo cresciuta in un contesto aziendale, non abbia una propria una vocazione a fare impresa.

In conclusione, il successo di un passaggio generazionale non può prescindere dalla consapevolezza nella famiglia che questo processo non serve per forza all’ingresso della nuova generazione nell’impresa, ma principalmente a favorire la sua prosecuzione e la sua crescita.

Avv. Marco De Paolis
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